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Volumi tecnici, quali sono i requisiti per evitare abusi edilizi?

Requisiti dei volumi tecnici, dal Tar utili chiarimenti sulla loro definizione e le loro caratteristiche per evitare gli abusi edilizi Una sentenza del Tar di Lecce, in accordo con l’attuale orientamento giurisprudenziale, definisce i requisiti dei volumi tecnici.

Data:
5 Luglio 2018

Requisiti dei volumi tecnici, dal Tar utili chiarimenti sulla loro definizione e le loro caratteristiche per evitare gli abusi edilizi

Una sentenza del Tar di Lecce, in accordo con l’attuale orientamento giurisprudenziale, definisce i requisiti dei volumi tecnici. E’ utile conoscere tali requisiti per evitare di commettere abusi edilizi.

I fatti in breve

Un privato cittadino presentava un permesso di costruire in sanatoria in un’area vincolata all’interno del comune di Gallipoli, l’ente glielo respinge rilevando che:

il riferimento alle nuove “superfici utili o volumi” – non sanabili in area vincolata – non costituisce […] una modalità di espressione di un concetto unitario collegato alla realizzazione di un edificio.

Successiva il comune deliberava un ordinanza di demolizione dei manufatti e di conseguenza il proprietario presentava ricorso al TAR di Lecce per chiederne l’annullamento.

Il tribunale amministrativo ha ritenuto che il ricorso fosse infondato e doveva essere respinto.

Secondo la tesi del ricorrente invece :

le opere realizzate sarebbero inidonee a creare superfici utili e/o volumi in ragione delle caratteristiche fisiche e della finalizzazione. In particolare, sarebbero inidonee a creare superfici utili e/o volumi in ragione delle caratteristiche fisiche le opere consistenti nella rifinitura e nella copertura (senza tamponature laterali dello spazio) di superfici già esistenti, nonché nella allocazione di una scala, nonché quelle consistenti nella realizzazione di n. 5 vani tecnici.

Gli assunti non sono condivisibili, secondo il Tar, poichè la loro definizione si rinviene nella circolare del ministero dei Lavori pubblici n. 2474 del 1973, secondo cui si tratta dei volumi «strettamente necessari a contenere ed a consentire l’accesso agli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che non possono per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell’edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme  urbanistiche».

La circolare precisa che la definizione «può trovare applicazione soltanto nei casi in cui i volumi tecnici non siano diversamente definiti o disciplinati dalle norme urbanistico-edilizie vigenti nel Comune» e che, in ogni caso, la loro sistemazione «non deve costituire pregiudizio per la validità estetica dell’insieme architettonico».

Nella corretta ottica unitaria peraltro le opere realizzate costituiscono sicuramente interventi che realizzano superfici utili, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs.42/2004, i quali sono esclusi dalla possibilità di essere assentiti in sanatoria ex art. 36 DPR 380/2001.

Cosa sono i volumi tecnici

Secondo costante orientamento giurisprudenziale (TAR Napoli n. 3490/2015 e n. 4132/2013; Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 175/2015 e n. 1512/2014; Consiglio di giustizia amministrativa, sentenza n.207/2014), per l’identificazione dei volumi tecnici va fatto riferimento a tre ordini di parametri:

  • funzionale, dovendo sussistere un rapporto di strumentalità necessaria del volume tecnico con l’utilizzo della costruzione;
  • impossibilità di elaborare soluzioni progettuali diverse all’interno della parte abitativa, per cui tali volumi devono essere ubicati solo all’esterno;
  • rapporto di necessaria proporzionalità fra le esigenze edilizie ed i volumi, che devono limitarsi a contenere gli impianti serventi della costruzione principale e devono essere completamente privi di una propria autonomia funzionale, anche solo potenziale.

Inoltre, è stato escluso che possa considerarsi volume tecnico un locale con requisiti di abitabilità, reso non abitabile con una semplice operazione di tamponamento delle finestre, essendo questa «una operazione in sé talmente semplice, reversibile e surrettizia da non privare l’ambiente della sua intrinseca qualità abitativa» (Consiglio di Stato, sezione VI, n. 2825/2014).

Come pure è stato ritenuto che la realizzazione di un locale sottotetto con vani distinti e comunicanti con il piano sottostante mediante una scala interna, costituisse «indice rilevatore dell’intento di rendere abitabile detto locale, non potendosi considerare volumi tecnici i vani in esso ricavati» (Consiglio di giustizia ammnistrativa siciliana, sentenza n. 207/2014; Consiglio di stato, sezione IV, sentenza n.3666/2013; Tar Puglia-Lecce, sezione III, n. 2170/2011).

Analogamente sono stati esclusi dal novero dei volumi tecnici anche i vani scala (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 2565/2010), le verande, se di dimensioni superiori ad ospitare un impianto tecnologico come una caldaia (Consiglio di stato, sezione VI, n. 2226/2015; Tar Campania- Napoli sezione VIII, sentenza n. 4132/2013) ed i piani interrati, se nella specie, trattasi di diversi locali apparentemente realizzati per civile abitazione, comprensivi di servizi igienici stante la mancata dimostrazione del rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzo di una costruzione, nel senso della loro unica finalità e stretta necessità di contenere impianti tecnici serventi una costruzione principale che non possano per esigenze tecniche essere inglobati entro il corpo della costruzione.

Ultimo aggiornamento

5 Luglio 2018, 23:50