Sportello Unico per l'Edilizia

Verande e chiusura terrazze: occorre il permesso di costruire!

La legge regionale non deve prevalere su quella statale: verande e chiusura delle terrazze vanno assentite sempre dal permesso di costruire. Lo afferma la Cassazione

Data:
5 Marzo 2022

La Corte di Cassazione con la sentenza penale n. 3966/2022 mette i paletti alle leggi regionali su verande e chiusura delle terrazze: il Testo unico dell’edilizia dpr 380/2001 deve prevalere sempre!

Il caso: la veranda, il permesso di costruire non richiesto e la legge regionale

Due privati venivano condannati prima dal Tribunale e poi dalla Corte d’appello, poiché avevano ritenuto di chiudere un terrazzino per inglobarlo nella cucina-soggiorno della propria abitazione, senza richiedere il permesso di costruire.

In particolare, l’opera risultava per una superficie pari a circa 34 m², altezza alla gronda di oltre 2,20 m e volume (non autorizzato) di oltre 77 m³.

Decidevano di ricorrere in Cassazione, poiché la chiusura del terrazzo risultava assentita a norma della legge regionale.

Il giudizio della Corte di Cassazione: la legge regionale non deve collidere con quella statale

I giudici premettono che il riferimento alla legge regionale non ha alcuna incidenza ai fini della esclusione della qualificazione dei fatti come penalmente rilevanti a norma dell’art. 44 (Sanzioni penali) del dpr 380/2001.

In secondo luogo, secondo un principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza penale di legittimità:

in materia urbanistica, le disposizioni introdotte da leggi regionali, anche se a Statuto speciale, devono rispettare i principi generali stabiliti dalla legislazione nazionale, e conseguentemente devono essere interpretate in modo da non collidere con i detti principi.

Gli ermellini, infine, sottolineano che come ripetutamente evidenziato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale:

il potere di incidere sulla sanzionabilità penale spetta al solo legislatore statale, anche in materia di estinzione del reato o della pena, o di non procedibilità, ed anche con riferimento alle Regioni ad autonomia speciale, pur quando esse, nei loro statuti, prevedano competenze legislative di tipo primario.

In pratica, anche se in questo caso le opere risultano avallate dalle disposizioni amministrative regionali, la loro sanzionabilità non è esclusa a livello nazionale.

Ultimo aggiornamento

5 Marzo 2022, 11:44