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Variante al permesso di costruire e mantenimento dei termini per la conclusione dei lavori

Consiglio di Stato: la variante al permesso di costruire non modifica i termini di avvio e conclusione dei lavori, che si determina sempre con riferimento al titolo edilizio originario Il semplice rilascio di un permesso in variante all’originario permesso di costruire non fa decorrere un nuovo termine di avvio e di conclusione dei lavori, il quale va sempre determinato con riferimento al titolo edilizio originario, con ogni conseguenza in ordine alla sua decadenza.

Data:
19 Ottobre 2017

Consiglio di Stato: la variante al permesso di costruire non modifica i termini di avvio e conclusione dei lavori, che si determina sempre con riferimento al titolo edilizio originario

Il semplice rilascio di un permesso in variante all’originario permesso di costruire non fa decorrere un nuovo termine di avvio e di conclusione dei lavori, il quale va sempre determinato con riferimento al titolo edilizio originario, con ogni conseguenza in ordine alla sua decadenza.

Lo ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza 4704/2017 dello scorso 11 ottobre, soffermandosi su quando disposto, in merito, dall’art. 15 del dpr 380/2001, che prevede che “1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. 2. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare tre anni dall’inizio dei lavori“.

Palazzo Spada evidenzia altresì che, decorsi i termini sopracitati, “il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari” e che “la proroga dei termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell’amministrazione o dell’autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate”.

In virtù di quanto sopra esposto, nel caso di specie, non è condivisibile l’assunto, sostenuto dal giudice di prime cure, secondo cui “la proroga concessa per il termine dei lavori si appalesa superata dal pdc n. 40/10.2.2011 che ha stabilito ulteriori tre anni dal suo rilascio“.

In allegato, la sentenza 4704/2017 del Consiglio di Stato

Ultimo aggiornamento

19 Ottobre 2017, 19:15