Vano caldaia: quando occorre il permesso di costruire?
La realizzazione di una veranda da utilizzare come vano caldaia crea volume utile a differenza di una armadietto che genera mero volume tecnico, lo afferma il Tar Campania
Data:
26 Luglio 2020
La realizzazione di una veranda da utilizzare come vano caldaia crea volume utile a differenza di una armadietto che genera mero volume tecnico, lo afferma il Tar Campania
La sentenza n. 2746/2020 del Tar Campania mette a confronto la realizzazione di due tipologie di manufatti, da utilizzare come vano caldaia, spesso installati sulle facciate dei nostri edifici e frequentemente oggetto di controversie tra privati e Comuni.
Il caso
Un privato decideva di eseguire alcune opere nelle adiacenze della cucina del proprio appartamento.
In particolare gli interventi consistevano:
- nella chiusura di una piccola loggia di m 2,00 x 2,00 x 3 di altezza, innalzando sul parapetto in muratura una struttura di alluminio e vetro;
- nella chiusura parziale di un balcone con struttura di alluminio e vetro di m 2,50 x 1,20 x 3 di altezza;
- nell’istallazione di un armadietto di alluminio di m 1,50 x 1,00 x 3,00 di altezza, per l’allocazione della caldaia, privo del pannello di chiusura.
Il Comune accertate le opere eseguite, ne intimava la rimozione perché sprovviste del necessario permesso di costruire.
Il privato si opponeva ritenendo che le opere eseguite rientrassero in interventi di manutenzione ordinaria, in quanto opere di natura pertinenziale necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esterni, e come tali non necessitanti di permesso di costruire.
La vicenda finiva, quindi, presso il giudizio del Tar.
La sentenza del Tar Campania
I Giudici fanno una distinzione tra la realizzazione delle verande e l’installazione di un armadietto da utilizzare per allocarvi una caldaia.
Le verande
A parere dei Giudici, per consolidatissima giurisprudenza:
la chiusura di un balcone o del terrazzo di un’abitazione, integrando la trasformazione del vano in superficie abitabile con creazione di maggiore volumetria e di un nuovo locale autonomamente utilizzabile, è qualificabile come intervento di trasformazione urbanistica, per la sua destinazione ad uso non limitato nel tempo e per l’alterazione prodotta nello stato del territorio, stante il suo rilievo ambientale e funzionale; di conseguenza essa deve essere necessariamente preceduta dal rilascio del permesso di costruire, non essendo configurabile né come pertinenza né come intervento di manutenzione straordinaria o restauro.
Secondo i giudici quindi giustamente il Comune ha ritenuto come opere abusive le due verande realizzate senza il necessario titolo edilizio.
L’armadietto caldaia
I Giudici precisano che l’installazione dell’armadietto, privo di pannello di chiusura, costituendo un manufatto di modeste dimensioni utile per l’alloggiamento della caldaia, è configurabile come una “piccola struttura di servizio in grado di originare meri volumi tecnici” e di conseguenza non aumenta la cubatura.
I Giudici per meglio definire l’ambito applicativo dell’art. 10 (Interventi subordinati a permesso di costruire) del Testo Unico dell’Edilizia, precisano che la natura pertinenziale dei manufatti è ravvisabile solo quando si tratti di:
- opere che non comportino un nuovo volume, come una tettoia o un porticato aperto da tre lati;
- opere che comportino un nuovo modesto volume tecnico tali da non alterare in modo significativo l’assetto del territorio o incidere sul carico urbanistico.
In conclusione, i Giudici ribadiscono che non si può assimilare un armadietto, come quello in questione, ad una struttura verandata che ha invece realizzato un significativo aumento di cubatura, pertanto l’armadietto dalle modeste dimensioni può rientrare nell’attività di edilizia libera.
Per tali motivi il ricorso va parzialmente accolto limitatamente alla installazione dell’armadietto.
Ultimo aggiornamento
26 Luglio 2020, 08:09