Un’opera abusiva su suolo demaniale è immediatamente demolibile?
Il Tar Lombardia afferma che l’ordinanza di demolizione di un intervento edilizio abusivo commesso su suolo demaniale va preceduta dalla diffida preventiva
Data:
7 Luglio 2020
Il Tar Lombardia afferma che l’ordinanza di demolizione di un intervento edilizio abusivo commesso su suolo demaniale va preceduta dalla diffida preventiva
La sentenza n. 783/2020 del Tar Lombardia ribadisce secondo quanto espresso dal’articolo 35, comma 1, del dpr 380/2001 che un’ordinanza di demolizione di un intervento edilizio su suolo demaniale non eseguito dalla PA, va preceduta da una diffida preventiva.
Il caso
Un’impresa di trasporti decideva di asfaltare una strada comunale nelle adiacenze di un’area di sua proprietà, adibita a parcheggio e a stazionamento dei propri mezzi di trasporto.
Il Comune si accorgeva dell’intervento sulla strada appartenente al demanio pubblico e con un’ordinanza intimava l’immediata demolizione delle opere eseguite (senza inviare una diffida preventiva).
Successivamente l’UTC (Ufficio Tecnico comunale) rilevava l’inosservanza dell’ordinanza di demolizione e interveniva direttamente con la demolizione a spese dell’impresa.
L’impresa, quindi, faceva ricorso al Tar lamentando principalmente l’erronea applicazione e la violazione dell’art. 35, comma 1 del dpr 380/2001, per la mancata notifica della preventiva diffida da parte del Comune (che procedeva direttamente tramite un’ordinanza di demolizione).
La sentenza del Tar Lombardia
I Giudici accolgono il ricorso dell’impresa che si appellava alla mancata notifica della diffida preventiva da parte del Comune. Secondo il Tar la diffida della PA deve precedere sempre l’emissione di un’ordinanza di demolizione immediata delle opere eseguite in abuso su suolo pubblico.
Per i Giudici:
Tale omissione, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, rende illegittimo l’atto di demolizione (T.A.R. Calabria, Catanzaro, II, 16 maggio 2018, n. 1050; 7 febbraio 2018, n. 368).
In conclusione i Giudici stabiliscono che l’atto di diffida preventiva non può identificarsi con l’ordinanza di demolizione, come sosteneva il Comune, in quanto il primo provvedimento costituisce annuncio del secondo in caso di decorrenza del limite di tempo posto per la demolizione (T.A.R. Lombardia, Milano, II, 18 giugno 2019, n. 1409).
Il ricorso è accolto.
Ultimo aggiornamento
7 Luglio 2020, 14:59