Un pergolato in legno chiuso da teli plastificati costituisce nuovo volume
Chiudere con teli plastificati un pergolato in legno genera nuovo volume e pertanto serve il permesso di costruire. Lo chiarisce il Tar Marche
Data:
1 Novembre 2020
Tanti abusi edilizi vengono spesso commessi, anche in modo inconsapevole, a causa dell’apparente leggerezza dei materiali e della loro facile amovibilità.
E’ il caso di un semplice pergolato in legno, originariamente aperto, che viene chiuso successivamente da teli plastificati: può apparire al suo proprietario come una struttura precaria non adatta a generare volume.
Non è proprio così ed il Tar Marche ci spiega il perché con la sentenza n. 585/2020.
Il caso
La conduttrice di una struttura ad uso bar-ristorante di proprietà del Comune, decideva di chiuderne l’annesso pergolato in legno attraverso dei teli plastificati per ricavarne una sala di ristorazione.
Il Comune ordinava, quindi, la rimozione di tale modifica al pergolato; generava nuovo volume non assentito dal necessario permesso di costruire.
Secondo la conduttrice, la chiusura del pergolato in legno con teli plastificati concretizzava strutture facilmente rimovibili che non consentivano la creazione di uno spazio stabile, per cui l’intervento non costituiva aumento volumetrico.
A parere della conduttrice, le modifiche apportate risultavano come mero completamento del pergolato regolarmente autorizzato al precedente gestore del bar-ristorante.
La disputa finiva così presso le aule del Tar.
La sentenza del Tar Marche
I giudici premettono che il pergolato era stato autorizzato come area di ristoro esterna temporanea e stagionale (funzionale a durare solo per il periodo estivo).
I togati spiegano che la successiva chiusura laterale del pergolato con teli plastificati, indipendentemente dal tipo di materiale impiegato, rende la struttura utilizzabile per tutto l’anno ben oltre il periodo estivo.
L’opera in questo modo non risulta più temporanea e, comportando una stabile trasformazione del territorio, necessita del permesso di costruire.
Per tali motivi, il ricorso non è accolto.
Ultimo aggiornamento
1 Novembre 2020, 08:23