Titoli abilitativi edilizi
Le proroghe previste dalle ultime legislazioni: L. n. 27/2020 “Cura Italia” – L. n. 120/2020 “Semplificazione” – - L. n. 159/2020 “Emergenza da COVID -19, con il D. L. n. 02 del 14 gennaio 2021”
Data:
18 Gennaio 2021
In questi ultimi tempi diverse normative hanno prorogato la validità di alcuni titoli abilitativi edilizi, l’ultima delle quali è appunto il recente decreto di questi giorni riguardante la pandemia: “Emergenza da Covid 19”.
Le presenti note sono il riassunto, delle attuali modificazioni, riguardanti il periodo di validità dei titoli abilitanti ed altri atti in materia edilizia.
PROROGA AUTOMATICA DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (Decreto Legge n. 02 del 14 gennaio 2021 – “Emergenza da COVID -19”) |
Sommario: 1. La proroga prevista dal decreto “Cura Italia – 2. Titoli abilitativi edilizi previsti nel provvedimento, rilasciati dall’ente pubblico – 3. Titoli abilitanti edilizi interessati al provvedimento presentati direttamente dal cittadino allo Sportello unico per l’edilizia – 4. Altri titoli abilitanti edilizi presentati dal cittadino: CILA e CIL – Regolamentazione delle proroghe – 5. Titoli abilitanti presentati dal cittadino per fonti rinnovabili di energia NON previsti nel provvedimento – 6. Ritiro presso il Comune dei titoli abilitativi edilizi – 7. Convenzioni di lottizzazione ed altre tipologie di convenzioni e termini diversi – 8. Esecuzione di lavori edilizi. Contratti tra privati – 9. DURC (Documento unico di regolarità contributiva). 10. Titoli abilitativi edilizi interessanti aree e immobili vincolati dal punto di vista paesaggistico culturale.
- La proroga prevista dal decreto “Cura Italia”
Automaticamente, già per legge, senza alcun intervento diretto dell’interessato, i titoli abilitanti edilizi, tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, rilasciati da in ente pubblico, in scadenza fra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID – 19, (fissata al 30 aprile 2021), sono prorogati di ulteriori 90 giorni, ovvero fino al 29 luglio 2021.
I provvedimenti scaduti, che non sono stati rinnovati, mantengono la validità originaria per ogni effetto di legge.
- Titoli abilitativi edilizi, ed altri atti, previsti nel provvedimento, rilasciati dall’ente pubblico
Prorogati i termini di inizio, fine lavori e validità, in scadenza, riguardanti:
- Permesso di costruire, (di cui all’art. 15 del DPR n. 380/2001 e legge regionale). (Valido tre anni).
- AU, (Autorizzazione unica), (per le fonti alternative di energia, di cui al D. Lgs. n. 115/2008). (Ha la durata pari alla vita utile dell’impianto)
- Titolo unico, (sportello unico per le attività produttive, con titolo edilizio, art. 7 DPR n. 160/2010). (Valida tre anni)
- AIA, (autorizzazione integrata ambientale, di cui al D. Lgs. n. 152/2006). (Valida dieci anni)
- Autorizzazione sismica, (di cui all’art. 94 del DPR n. 380/2001, o legge regionale). (Valida cinque anni)
- Autorizzazioni, (ordinarie e semplificate), nulla osta, riguardanti i vincoli, paesaggistici, culturali, ambientali, di cui al D. Lgs. n. 42/2004). (Valide cinque anni)
- Autorizzazioni nulla osta, riguardanti diversi vincoli, (es.: idrogeologici e boschivi, dei parchi, demaniali, ferroviari, cimiteriali, stradali, ed altri, ecc.). (Durate diverse)
- Concessioni di suolo pubblico, e quant’altro previsto.
- Titoli abilitanti edilizi previsti nel provvedimento, presentati direttamente dal cittadino allo Sportello unico per l’edilizia
Prorogati i termini di inizio, fine lavori e validità, in scadenza, riguardanti atti che non sono rilasciati dal Comune ma predisposti e presentati a quest’ultimo dall’intestatario del titolo abilitante:
- SCIA super, (alternativa al Permesso di costruire o propria, di cui all’art. 23 del DPR n. 380/01 e legge regionale). (Valida tre anni)
- SCIA normale, (prevista dall’art. 23 del DPR n. 380/01 e legge regionale). (Valida tre anni)
- SCA – (Segnalazione certificata per l’agibilità, di cui all’art. 24 del DPR n. 380/2001 e legge regionale) – (Da trasmettere normalmente entro 15 gg. dalla data di ultimazione lavori)
- Altri titoli abilitanti edilizi presentati dal cittadino: CILA e CIL – Regolamentazione delle proroghe –
Disciplina dei termini di inizio, fine lavori e validità, in scadenza, riguardanti gli atti che seguono, anch’essi non rilasciati dal Comune ma presentati dal cittadino a quest’ultimo:
- CILA, (Comunicazione inizio lavori asseverata, prevista dall’art. 6/bis del DPR n. 380/01 e legge regionale). (Valida tre anni)
- Non legata allo stato di emergenza sanitaria non gode di questa proroga.
Invece:
- CILA
- Legata allo stato di emergenza sanitaria rientra in un altro provvedimento di proroga, previsto dal cosiddetto decreto “Rilancio”, per l’emergenza sanitaria, riguardante le:
- Opere contingenti e temporanee per l’emergenza sanitaria (Legge n. 77/2020 art.264 c.1/f)
Gli interventi, consistenti in opere contingenti e temporanee destinate ad essere rimosse alla fine dello stato di emergenza, sono realizzati, se non rientranti nell’attività edilizia libera, previa comunicazione di avvio attività (CILA) allo Sportello unico per l’edilizia con l’intervento di un tecnico abilitato e corredata da una dichiarazione del soggetto interessato che, attesta che si tratta di opere necessarie all’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria.
Possono rimanere in essere fino alla fine dell’emergenza sanitaria, (ora stabilita al 30 aprile 2021), e regolarizzate, a richiesta dell’interessato con il titolo abilitativo previsto, se conformi agli strumenti urbanistici.
- CIL – (Comunicazione inizio lavori per opere stagionali e quelle contingenti e temporanee, previste dall’art. 6 c. 1/e-bis del DPR n. 380/01 e legge regionale). (Valida 180 gg.)
- Non legata allo stato di emergenza sanitaria non gode di questa proroga.
Invece:
- CIL
- Legata allo stato di emergenza sanitaria rientra in un altro provvedimento di proroga, previsto dal cosiddetto decreto “Rilancio”, per l’emergenza sanitaria riguardante le:
- Opere stagionali ed opere contingibili e temporanee (Legge n. 77/2020 art.181 c. 2, 3 e 4, anche art. 264 c.1/f.)
Gli interventi, consistenti nella posa in opera delle strutture amovibili temporanee a disposizione dei pubblici esercizi, (i dehors, gli elementi di arredo urbano, le attrezzature, pedane, tavolini, seggiole, panchine ed ombrelloni e gli impianti relativi di sicurezza, purché funzionali all’attività stessa), sempre per aumentare lo spazio di somministrazione, soggetti a CIL, possono essere mantenute in essere, senza limitazione fino alla fine dello stato d’emergenza, (30 aprile 2021), con l’aumentato il limite temporale di occupazione, (prima di 90 gg. ora, di 180 gg.).
- Titoli abilitanti presentati dal cittadino per fonti rinnovabili di energia NON previsti nel provvedimento
Senza proroga i lavori riguardanti:
- PAS, (Procedura autorizzativa semplificata, per le fonti alternative di energia, di cui al D. Lgs. n. 115/2008).
- CILA, (Comunicazione inizio lavori asseverata, per le fonti alternative di energia, di cui al D. Lgs. n. 115/2008).
- CIL, (Comunicazione inizio lavori per le fonti alternative di energia, di cui al D. Lgs. n. 115/2008).
- Ritiro presso il Comune dei titoli abilitativi edilizi
I titoli abilitativi già rilasciati, ma non ritirati dagli uffici comunali, possono essere appunto acquisiti (con l’assolvimento di quanto previsto) anche dopo 90 gg., dalla data di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da CO-VID- 19), ovvero fino al 29 luglio 2021.
- Convenzioni di lottizzazione ed altre tipologie di convenzioni e termini diversi
Sono prorogati di novanta giorni, fino al 29 luglio 2021, i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’art. 28 della L. 1150/1942, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico. La disposizione di cui sopra si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all’art. 28 della L. 1150/1942, oppure degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all’art. 30 del D.L. 69/2019, comma 3-bis.
- Esecuzione di lavori edilizi. Contratti tra privati
Nei contratti tra privati, in corso di validità aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un periodo di 90 gg. data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, ovvero fino al 29 luglio 2021.
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva)
La proroga automatica in questione non riguarderà, invece, il documento unico di regolarità contributiva (DURC), (anche quando non venga acquisito e sia richiesto di produrlo – oppure di dichiararne il possesso o comunque quando sia necessario indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva).
Questo documento continuerà ad essere assoggettato alla disciplina ordinaria.
- Titoli abilitativi edilizi interessanti aree e immobili vincolati dal punto di vista paesaggistico culturale
Questa nuova disciplina vale in parte anche quando sono previsti interventi che interessano aree ed immobili vincolati.
La proroga della “licenza edilizia” in parola è attiva finché è efficace l’autorizzazione ordinaria o semplificata, che ha la validità di cinque anni, con solo l’aggiunta dei mesi di ulteriore validità previsti dal decreto “Cura Italia”, dalla fine dell’emergenza, ora al 30 aprile 2021 (+ 90 gg.), fino quindi al 29 luglio 2021), perché non gode della proroga dei tre anni previsti alla legge sulle Semplificazioni, per il Permesso di costruire e la SCIA.
Dopo tale data, con la eventuale scadenza della validità dell’autorizzazione paesaggistica, decade automaticamente pure l’efficacia del titolo abilitante, però i lavori possono essere conclusi entro e non oltre l’anno successivo la scadenza della stessa autorizzazione paesaggistica e culturale.
PROROGA DIRETTA DELL’INTERESSATO AD ALCUNI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI CON COMUNICAZIONE (L. n. 120/2020 “Semplificazione”) |
Sommario: 11. Comunicazione dell’intestatario del titolo abilitativo in coro di validità, al Comune di auto proroga diretta del titolo stesso – 12. Comunicazione di proroga senza l’ausilio di un tecnico – 13. Compito dello Sportello unico per l’edilizia – Dell’ufficio tecnico – 14. Notificazione di proroga non accettabile per contrasto con gli strumenti urbanistici – 15. Comunicazione dell’interessato – Validità della proroga – 16. Condizione per l’applicazione della proroga – 17. Titoli abilitanti edilizi rientranti nel provvedimento – 18. Altri titoli abilitanti edilizi NON rientranti nel provvedimento di proroga – 19. Il periodo di proroga previsto dalla legge con la comunicazione – 20. La proroga con comunicazione in relazione a quella prevista dal decreto “Cura Italia” – 21. Titoli edilizi già oggetto di proroga da parte del Comune – 22. Documentazione da tenere in cantiere.
L’intestatario del titolo abilitante, per evitare la decadenza del medesimo, per mancato inizio dei lavori o nell’eventualità che i lavori non siano ultimati entro i termini previsti, ha la possibilità in entrambi i casi di prorogare la validità dell’atto con una semplice Comunicazione allo Sportello unico per l’edilizia, a condizione che gli interventi e le opere regolarmente assentite non risultino in contrasto, al momento della presentazione della stessa Comunicazione, con nuovi strumenti urbanistici approvati o eventualmente adottati. |
- Comunicazione di proroga senza l’ausilio di un tecnico
Il titolare della “licenza edilizia” può intervenire direttamente per richiedere la proroga senza l’obbligo di rivolgersi ad un tecnico abilitato per una qualche dichiarazione o asseverazione.
- Compito dello Sportello unico per l’edilizia – Dell’ufficio tecnico –
Spetta però all’ufficio la preventiva verifica che l’opera non sia in contrasto con la citata normativa comunale in vigore o adottata, prima della data di presentazione e trasmettere la ricevuta all’interessato con la dichiarazione che non vi sono elementi ostativi all’accoglimento del prolungamento di validità dell’atto.
- Notificazione di proroga non accettabile per contrasto con gli strumenti urbanistici
Nell’evenienza che l’intervento della citata proroga del titolo abilitante non risulti essere conforme alle norme urbanistiche sopraggiunte, il dirigente dell’ufficio trasmette allo stesso titolare, tramite notificazione, la propria determina nella quale vi sono indicate le motivazioni di diniego per le quali la Comunicazione di proroga presentata è rigettata, inefficace e priva di validità.
- Comunicazione dell’interessato – Validità della proroga –
La Comunicazione privata dell’intestatario è titolo valido per auto disporre l’estensione della validità della propria “licenza edilizia”, che però si perfeziona solamente con il riscontro dello stesso ufficio comunale dell’avvenuta registrazione, con il nulla osta e la ricevuta specifica, regolarmente protocollata che gli verrà trasmessa, sempre tramite notificazione, dallo Sportello unico per l’edilizia.
- Condizione per l’applicazione della proroga
I titoli abilitativi per i quali si comunica la citata proroga non devono essere già scaduti al momento della presentazione.
In altre parole:
- Se i lavori assentiti non sono stati avviati, entro un anno dal rilascio dell’atto o dalla presentazione. (Il mancato inizio porta alla decadenza dell’atto)
- Se sono trascorsi tre anni dalla data di inizio lavori. (Il mancato rispetto del termine porta alla decadenza dell’atto)
Questa disposizione trova applicazione per il:
Trova altresì applicazione per:
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- Altri titoli abilitanti edilizi NON rientranti in questo provvedimento
Gli altri atti comunque denominati (PAS, Titolo unico. Autorizzazione unica, Autorizzazioni ordinarie, semplificate. Nulla osta, ed altri ancora) non sono compresi in questo prolungamento di validità temporanea, con semplice Comunicazione del titolare dell’atto, anche se possono continuare a godere invece della protrazione di efficacia grazie al citato decreto “Cura Italia”, con le modifiche dell’ultimo decreto, per ora fino al 29 luglio 2021.
Anche la CILA/CIL non rientrano in queste proroghe. (Si veda però per l’emergenza sanitaria il punto 5 della prima parte).
- Il periodo di proroga previsto dalla legge con la Comunicazione:
- Il termine, già indicato, per l’inizio dei lavori di un anno dalla data del rilascio, può essere prorogato di anni uno (Totale massimo due anni (1+1), per procedere al cantieramento)
- La validità di tre anni del titolo, sempre dalla data del rilascio, entro il quale l’opera deve essere ultimata, può essere prorogata di altri tre anni. (Totale massimo sei anni (3+3) per la dichiarazione di fine dei lavori).
Ovvero, per riassumere:
Dal rilascio dell’atto: Permesso di costruire, regolarmente notificato la proroga prevede:
- Per l’inizio dei lavori: un anno. (Totale 2) (Oltre, se ricorrente, anche a quella indicata nel Decreto “Cura Italia, modificata dall’ultimo D.L. n. 02/2021)
- Per l’ultimazione dell’opera: tre anni. (Totale 6) (Oltre, se ricorrente, anche a quella indicata nel Decreto “Cura Italia, modificata dall’ultimo D.L. n. 02/2021)
- Dalla presentazione: SCIA super in alternativa (o propria) e normale (ordinaria), la proroga prevede:
- Per l’inizio dei lavori: un anno. (Totale 2) (Oltre, se ricorrente, anche a quella indicata nel Decreto “Cura Italia, modificata dall’ultimo D.L. n. 02/2021)
- Per l’ultimazione dell’opera: tre anni. (Totale 6) (Oltre, se ricorrente, anche a quella indicata nel Decreto “Cura Italia, modificata dall’ultimo D.L. n. 02/2021)
- La proroga con Comunicazione del titolare dell’atto, in relazione a quella prevista dal decreto “Cura Italia”
Poiché automaticamente, già per legge, senza alcun intervento diretto dell’interessato i titoli abilitanti comunque denominati in scadenza fra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da CO-VID- 19, attualmente fissata al 30 aprile 2021[27], sono prorogati di 90 giorni, si è dell’avviso che il Permesso di costruire e la SCIA possono beneficiare, nei casi previsti, di entrambe le proroghe, con la somma dell’estensione di validità degli stessi titoli .
Ancora nello specifico, la validità del Permesso di costruire o della SCIA, (validi al 31 dicembre 2020) in scadenza:
SARANNO PROROGATI
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Nel caso invece in cui la validità, del Permesso di costruire o della SCIA, sia scaduta:
NON POTRANNO Beneficiare delle proroghe previste da queste normative. |
- Titoli edilizi già oggetto di proroga da parte del Comune
Le disposizioni di questa legge trovano applicazione anche ai Permessi di costruire che hanno già usufruito di una proroga dal Comune (sia per l’inizio che fine lavori) ai sensi norme previste dal testo unico per l’edilizia, (o la stanno fruendo).
- Documentazione da tenere in cantiere
La Comunicazione del titolare e la ricevuta dell’ufficio devono essere mantenute obbligatoriamente nel cantiere edile (luogo dei lavori), a disposizione degli organi di vigilanza, per dimostrare la proroga in parola, oltre ovviamente alla documentazione specifica prevista dalle normative in vigore.
Avvertenza:
A fronte di una disciplina di non facile interpretazione stante la complessità di norme non sempre suffragate da indirizzo operativo univoco, come si dice in questi casi, pur garantendo l’affidabilità di questo riassunto, le presenti note costituiscono sempre e soltanto l’interpretazione di chi scrive, che può anche non coincidere con altre esposizioni e letture.
Ultimo aggiornamento
18 Gennaio 2021, 19:53