Sportello Unico per l'Edilizia

Tettoie e pergotende: in zona vincolata senza autorizzazione paesaggistica si demolisce

Consiglio di Stato: neppure le opere precarie e pertinenziali, come ad esempio una piccola pergotenda, sfuggono alla demolizione in zona tutelata senza l'ok della Soprintendenza, cioè senza aver ottenuto l'autorizzazione paesaggistica

Data:
23 Novembre 2023

All’interno di un territorio protetto anche opere astrattamente riconducibili al concetto di pertinenza – se realizzate senza titolo edilizio e autorizzazione paesaggistica – devono comunque sottostare a misure ripristinatorie e di reintegro ambientale, e quindi vanno demolite.

Lo ha precisato il Consiglio di Stato nella sentenza 9557/2023 del 6 novembre, riferita ad alcune opere edilizie, tre tettoie, una pergotenda (struttura amovibile posta nel giardino a piano terra poggiato al suolo, costituita da elementi in alluminio preverniciato), un’altra detta tettoia cucinino (realizzata sul terrazzino del primo piano corredata da tende elettriche a protezione del cucinino sottostante), ed altra realizzata con doghe in legno in sostituzione di quella in ondulino plastico, a copertura di un balcone al primo piano, per le quali era stata presentata istanza di sanatoria – non presa in considerazione dal comune – al fine di ottenere anche la compatibilità paesaggistica.

L’abuso – sottolinea Palazzo Spada – consiste nella realizzazione di nuova tettoia con doghe in legno realizzata senza autorizzazione paesaggistica in sostituzione di una preesistente tettoia in ondulino di plastica all’interno di un territorio protetto (DM 9.9.1952).

Demolizione automatica senza autorizzazione paesaggistica 

Il Consiglio di Stato evidenzia che, come correttamente osservato dal TAR competente, “all’interno di un territorio protetto (DM 9.9.1952) anche opere astrattamente riconducibili al concetto di pertinenza – se realizzate senza titolo – debbono comunque sottostare a misure ripristinatorie e di reintegro ambientale“.

Laddove, infatti, gli illeciti edilizi ricadano in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, stante l’alterazione dell’aspetto esteriore, gli stessi risultano soggetti alla previa acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, con la conseguenza che, quand’anche si ritenessero le opere pertinenziali o precarie e, quindi, assentibili con mera DIA, l’applicazione della sanzione demolitoria è, comunque, doverosa ove non sia stata ottenuta alcuna autorizzazione paesistica.

Questo in quanto, come osservato correttamente dal TAR, “l’art. 27, d.P.R. n. 380/2001 impone di adottare un provvedimento di demolizione per tutte le opere che siano, comunque, costruite senza titolo in aree sottoposte a vincolo paesistico. Infatti, per le opere abusive eseguite in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica in aree vincolate, vige un principio di indifferenza del titolo necessario all’esecuzione di interventi in dette zone, essendo legittimo l’esercizio del potere repressivo in ogni caso, a prescindere, appunto, dal titolo edilizio ritenuto più idoneo e corretto per realizzare l’intervento edilizio nella zona vincolata; ciò che rileva, ai fini dell’irrogazione della sanzione ripristinatoria, è il fatto che lo stesso è stato posto in essere in zona vincolata e in assoluta carenza di titolo abilitativo, sia sotto il profilo paesaggistico che urbanistico“.

Ultimo aggiornamento

23 Novembre 2023, 18:41