Tettoia: le discriminanti per il permesso di costruire
Consiglio di Stato: una tettoia di rilevanti dimensioni che modifica l'assetto del territorio e occupa aree e volumi diversi rispetto alla 'cosa principale' non può considerarsi pertinenza e richiede il permesso di costruire
Data:
24 Ottobre 2024
Una tettoia utilizzata quale riparo autoveicoli di dimensioni m. 28,10 x 5,20 e una stalla per cavalli e deposito alimenti di dimensioni m. 13,00 x 3,25 necessitano del permesso di costruire per essere realizzate.
Lo ha chiarito il Consiglio di Stato nella sentenza 5605/2024, che ha respinto il ricorso affermando la non pertinenzialità delle opere, in particolare della tettoia.
Palazzo Spada ha richiamato diverse pronunce precedenti, ricordando che:
- il concetto di pertinenza urbanistica è più ristretto rispetto di quello civilistico ed è applicabile solo ad opere di modesta entità che risultino accessorie rispetto ad un’opera principale e non a quelle che, da un punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all’opera principale e non siano coessenziali alla stessa;
- una tettoia di rilevanti dimensioni che modifica l’assetto del territorio e occupa aree e volumi diversi rispetto alla “res principalis”, indipendentemente dall’eventuale vincolo di servizio o di ornamento nei riguardi di essa, non può considerarsi, dal punto di vista urbanistico, sua pertinenza. Estranee a detto regime sono da considerarsi unicamente le cc.dd. tettoie leggere non tamponate lateralmente su almeno tre lati, prive di autonomia e realizzate per valorizzare la fruizione al servizio dello stabile, ponendo un riparo temporaneo dal sole, dalla pioggia, dal vento e dall’umidità al fine di rendere più gradevole per un maggior periodo di tempo la permanenza all’esterno (Cons. Stato Sez. VI, 03/04/2024, n. 3031);
il ricovero per animali, al pari di un deposito agricolo, non essendo coessenziale ad un bene principale e potendo essere successivamente utilizzato anche in modo autonomo e separato, non può essere considerato pertinenza ai fini urbanistici del fondo a cui accede, con la conseguenza che lo stesso deve essere sottoposto al regime delle nuove costruzioni, da autorizzare previo rilascio del permesso di costruire.
In definitiva, è escluso che le opere contestate possano qualificarsi come pertinenza dell’edificio principale.
Come osservato dal TAR, infatti, sia la tettoia ad uso riparo per autoveicoli sia il manufatto adibito a stalla, oltre ad essere di non trascurabili dimensioni, sono destinate ad un utilizzo autonomo e durevole nel tempo per soddisfare esigenze carattere permanente, con conseguente necessità del previo rilascio del permesso di costruire.
Ultimo aggiornamento
24 Ottobre 2024, 19:59