Tettoia e portico in muratura rilevanti: serve il permesso di costruire
Tar Lazio: due tettoie rispettivamente di 30 e 50 mq. e un portico in muratura di 15 mq., per la loro significativa consistenza ed il conseguente impatto edilizio, sono qualificabili come interventi di ristrutturazione edilizia “pesante” perché hanno comportato la modifica di prospetto e sagoma
Data:
15 Ottobre 2022
Non si possono realizzare, senza permesso di costruire, due tettoie rispettivamente di 30 e 50 metri quadri e di un portico in muratura di 15 mq.
Lo precisa il Tar lazio (Roma) nella sentenza 11999/2022 dello scorso 20 settembre, che ha confermato l’abuso edilizio con demolizione per alcune opere edilizie consistenti nella realizzazione, in zona gravata da vincoli archeologico, paesaggistico e di parco, di un ampliamento di 9 mq. al piano terra mediante chiusura di un portico, di una tettoia di 30 mq., di una pensilina in legno di 5 mq. sorretta da pilastri in muratura, di un portico in muratura di 15 mq. coperto da una tettoia di legno di 50 mq., di una chiusura di due finestre e un’apertura di una nuova finestra al piano seminterrato, di un’apertura di un nuovo ingresso pedonale sul retro del fabbricato e di uno spostamento del precedente ingresso pedonale.
Opere pertinenziali con SCIA?
Secondo i ricorrenti, per la realizzazione della tettoia e del portico, costituenti opere pertinenziali o, al più, di ristrutturazione edilizia leggera, e della pensilina, mera opera di arredo, e per l’apertura di un passaggio pedonale non sarebbe necessario il permesso di costruire ma una semplice dia (oggi SCIA), e quindi il mancato conseguimento del titolo edilizio potrebbe comportare l’applicazione della sola sanzione pecuniaria.
Ristrutturazione edilizia pesante: serve il permesso di costruire
Il Tar Lazio non ha dubbi e liquida abbastanza velocemente la questione.
Le tettoie ed il portico realizzati dalla ricorrente (le due tettoie rispettivamente di 30 e 50 mq., il portico in muratura di 15 mq.), per la loro significativa consistenza ed il conseguente impatto edilizio, sono qualificabili, ai sensi degli artt. 3 comma 1 lettera d) e 10 comma 1 lettera c) d.p.r. n. 380/01 (Testo Unico Edilizia), nella versione vigente alla data di adozione del provvedimento impugnato, come interventi di ristrutturazione edilizia “pesante” perché hanno comportato la modifica di prospetto e sagoma per altro su immobili vincolati.
Stesso dicasi in riferimento all’apertura del passaggio pedonale lungo il muro perimetrale e alla pensilina in riferimento alla quale il carattere di mero elemento di arredo (cioè di pertinenza) è da escludersi per le non modeste dimensioni e la consistenza edilizia del manufatto (che è sorretto da pilastri in muratura).
Tutti i sopracitati manufatti, quindi, secondo il combinato disposto degli artt. 3 comma 1 lettera d) e 10 comma 1 lettera c) dpr 380/01 (Testo Unico Edilizia), avrebbero dovuto essere assentiti con permesso di costruire o dia sostitutiva ex art. 23 dpr 380/01 la cui mancanza legittima la sanzione demolitoria prevista dagli artt. 33 d.p.r. n. 380/01 e 16 l. r. n. 15/08.
La chiusura del portico interno è ristrutturazione edilizia pesante
Riguardo, invece, la chiusura del portico – che sempre secondo i ricorrenti – non avrebbe comportato l’ampliamento di superficie utile dal momento che l’area era già in precedenza chiusa su tre lati e posta all’interno della sagoma dell’edificio, il Tar evidenzia che la totale chiusura del portico e la sua annessione all’abitazione determina, rispetto al precedente organismo edilizio, un aumento di volumetria ad uso abitativo che, ai sensi dell’art. 10 comma 1 lettera c) dpr 380/01 (Testo Unico Edilizia), costituisce intervento di ristrutturazione edilizia “pesante” e, pertanto, avrebbe dovuto essere assentito con permesso di costruire o dia sostitutiva ex art. 23 dpr 380/01.
Apertura e chiusura delle finestre: se comportano la modifica del prospetto dell’edificio…
I ricorrenti deducono anche che l’apertura e la chiusura delle finestre sarebbero state realizzate in sede di costruzione del fabbricato e, comunque, rientrerebbero nel concetto di tolleranza edilizia ex art. 34 comma 2 ter dpr 380/01 e, in ogni caso, si tratterebbe di interventi assentibili con dia semplice ex art. 22 dpr 380/01 (oggi SCIA).
Il motivo è infondato in quanto l’apertura e chiusura delle finestre comporta la modifica del prospetto dell’edificio che, secondo quanto previsto dall’art. 10 comma 1 lettera c) dpr 380/01 nella versione applicabile ratione temporis, costituisce intervento di ristrutturazione edilizia “pesante” assentibile con permesso di costruire o con dia sostitutiva ex art. 23 dpr 380/01.
Né, in relazione all’intervento in esame, si può applicare il disposto dell’art. 34 comma 2 ter dpr 380/01 in quanto, a prescindere dalla mancata prova della realizzazione dell’abuso in epoca coeva alla costruzione del manufatto, non risultano ricorrere i presupposti applicativi della disposizione che faceva riferimento alle sole modifiche di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta contenute nel limite del 2% delle misure progettuali.
Ultimo aggiornamento
15 Ottobre 2022, 20:53