Sportello Unico per l'Edilizia

Tettoia e porticato: quando serve il permesso di costruire

Consiglio di Stato: l'abbattimento dell'originaria parete perimetrale e la contestuale annessione del portico esterno preesistente, che è stato totalmente chiuso, determinano un'opera edilizia necessitante di permesso di costruire per essere assentita

Data:
13 Luglio 2024

La chiusura del porticato e l’installazione della tettoia necessitano del permesso di costruire a determinate condizioni.

Lo ha chiarito il Consiglio di Stato nella sentenza 4641/2024 del 24 maggio, relativa all’impugnazione, da parte di alcuni privati, dell’ordinanza di demolizione relativa due diversi interventi edilizi, uno sul porticato e l’altro sulla tettoia.

Secondo il TAR competente, era evidente tanto la destinazione residenziale dell’ampliamento al piano terra, quanto il carattere duraturo della tettoia: entrambe le opere avrebbero dovuto essere assentite cioè con permesso di costruire.

Porticato chiuso

Gli appellanti sostengono di aver realizzato una serra solare, alla quale sarebbe applicabile la disciplina della SCIA.

Non è così per Palazzo Spada, secondo cui l’intervento al piano ha comportato l’abbattimento dell’originaria parete perimetrale e la contestuale annessione del portico esterno preesistente, che è stato totalmente chiuso.

La circostanza che in questo modo sia stata ampliata la zona residenziale interna conduce a presumere che anche il nuovo spazio – più nello psecifico, il maggior spazio – abbia tale destinazione.

Tutto ciò, peraltro, è avvalorato dalla presenza, nella zona ampliata, di impianti tecnologici e di un angolo cottura, che sono tipici e caratteristici dell’uso abitativo.

Tettoia ‘duratura’

Per quel che riguarda la tettoia, essa è «costituita da orditura in tavole e travi di legno» ed è «ancorata alla pavimentazione ed al muro dell’edificio mediante staffe e viti metalliche», oltre che corredata da due pareti in vetrocemento per una lunghezza pari alla sua profondità e in corrispondenza dei muri di confine con le due proprietà limitrofe.

I materiali e il modus operandi per la realizzazione della stessa escludono, secondo Palazzo Spada, che possa ritenersi precaria, dato che per la sua rimozione sarebbe comunque necessario un intervento edilizio di demolizione, e non vi sono elementi che possano indurre a credere che si tratti di un’opera precaria dal punto di vista “funzionale”, come vorrebbero gli appellanti.

Diversamente, le sue caratteristiche rendono piuttosto presumibile che sia a stabile servizio dell’edificio residenziale, con funzioni analoghe a quelle in precedenza svolte dal portico che è stato poi chiuso e annesso al soggiorno.

Ultimo aggiornamento

13 Luglio 2024, 06:22