Sportello Unico per l'Edilizia

Tettoia e pergolato: differenze e titoli abilitativi necessari

Consiglio di Stato: il pergolato, quando sia coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile, diventa una tettoia, ed è soggetto alla disciplina relativa e dunque al rilascio del titolo edilizio

Data:
10 Aprile 2025

Nella recente sentenza 2603/2025 del 28 marzo, Palazzo Spada si è occupato del caso di un pergolato trasformatosi in tettoia, con tutte le conseguenze del caso alla voce ‘titolo abilitativo edilizio necessario’.

Nello specifico, si disquisisce – tra l’altro – su una copertura in legno del pergolato di primo piano, che secondo il ricorrente – che si è visto ingiungere l’ordinanza di demolizione dal comune – si configurerebbe come pergolato e non come tettoia e che, in ogni caso, sarebbe stata sanata da un precedente condono edilizio ex legge 326/2003.

Il ricorso

La parte appellante ritiene la sentenza erronea laddove, nel richiamare una giurisprudenza inconferente rispetto alla fattispecie controversa, ha ritenuto che la struttura in legno ubicata sulla terrazza a livello al primo piano dell’immobile sia soggetta in ogni caso al rilascio di un permesso di costruire alla stregua di una tettoia.

Secondo il ricorrente, infatti, l’intervento in parola non costituirebbe una nuova costruzione ma una ristrutturazione attraverso il posizionamento di pannellature di legno su una preesistente e autorizzata orditura lignea, già oggetto di condono ex lege n. 326 del 2003, collocata sulla terrazza e aperta su tutti i lati.

Di conseguenza, il posizionamento delle pannellature con funzione di pergolato non avrebbe determinato un aumento del carico urbanistico con conseguente assoggettabilità dell’intervento al regime di DIA (oggi SCIA).

Sotto altro versante, dalla rappresentazione grafica allegata alla domanda di condono rilasciato con concessione del 2016, si evincerebbe la sanatoria anche di tale copertura, risultando la sentenza impugnata erronea laddove, invece, ritiene che dalle tavole progettuali non sarebbe possibile ritenere condonata detta copertura atteso che la medesima non sarebbe neanche menzionata nel provvedimento sopracitato.

In particolare, osserva parte appellante che quest’ultimo provvedimento fa riferimento alla “terrazza con pensilina”, convenzionalmente raffigurata nel disegno tecnico con segmenti a tratteggio.

 

Tettoia e pergolato: differenze e titoli abilitativi

Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso ma in primis ricorda che:

  • secondo la giurisprudenza di Palazzo Spada il pergolato, come struttura aperta su tre lati e nella parte superiore, non richiede alcun titolo edilizio;
  • di contro, il pergolato stesso, quando sia coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile, diventa una tettoia, ed è soggetto alla disciplina relativa e dunque al rilascio del titolo edilizio.

Da tale premessa discende che la realizzazione, come nel caso di specie, di una tettoia (mercé il posizionamento su presente struttura di una copertura fissa di pannellature in legno), per le proprie caratteristiche intrinseche, per le modalità di costruzione, funzioni e impatto derivante dalla permanenza, comporta una trasformazione del territorio tale per cui non può a essere legittimata attraverso il ricorso alla SCIA (o, ante, DIA) ma necessita del previo rilascio del permesso di costruire.

La copertura del pergolato è stata condonata

Palazzo Spada videnzia, come messo in luce da parte appellante, che nel caso di specie, la “copertura in legno del pergolato di primo piano” pure oggetto dell’ingiunzione di demolizione gravata in prime cure risulta essere stata sanata per effetto del rilascio del condono.

E, infatti, emerge dagli atti che:

  • nell’istanza di condono del 31 gennaio 2004 ex lege n. 326 del 2003 si fa espresso riferimento a tale manufatto posto che nella relazione tecnica allegata si parla espressamente di un “ampliamento copertura in legno e modifiche di prospetto” e che lo stesso è rappresentato (con linea tratteggiata) nelle tavole progettuali allegate;
  • al predetto condono è allegata tavola grafica che forma parte integrante del titolo rilasciato e che individua il pergolato con copertura (all. 8 d in cui nella pianta del piano primo – “oggetto di Condono” sono indicate la “parte della tettoia coperta” “ e la “terrazza con pensilina”).

Ne discende che, alla stregua del tenore letterale dell’atto e della complessiva sequenza procedimentale seguita, il condono di che trattasi, in disparte dalla sua intitolazione ha investito, per ciò che qui interessa, anche la copertura fissa del pergolato posto al primo piano.

Ultimo aggiornamento

10 Aprile 2025, 06:45