Tettoia e gazebo sul terrazzo: quando serve il permesso di costruire
Tar Lazio: un manufatto stabilmente ancorato al suolo e destinato ad assolvere alla stabile funzione di migliorare la fruibilità del terrazzo stesso non può essere realizzato senza titolo abilitativo
Data:
20 Novembre 2024
E’ necessario chiedere ed ottenere il permesso di costruire per una tettoia posta sul terrazzo a livello dell’appartamento, costituita da travi di legno ancorate al suolo con bulloni, con tetto in legno sul quale si apre una tenda e che copre una superficie di circa 22 metri.
Lo ha chiarito il Tar Lazio con la sentenza 17877/2024 del 16 ottobre, che ha respinto un ricorso contro l’ingiunzione di demolizione del comune, inviata ad un privato per la realizzazione di questa particolare tettoia sul terrazzo.
Non è una tettoia pertinenziale
Il Tar osserva che il manufatto è qualificabile come gazebo su cui è posizionata una tenda. In definitiva, si tratta di una struttura che, benché pertinenziale all’immobile principale, non presenta il carattere di precarietà ed amovibilità.
Non può, quindi essere una pertinenza, in quanto:
- la nozione di pertinenza urbanistica è applicabile solo ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un’opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici e simili;
- ai fini edilizi manca invece la natura pertinenziale quando, come nel caso di specie è avvenuto, vengono realizzati nuovi volumi, oppure è realizzata una qualsiasi opera come, ad esempio, una tettoia che alteri la sagoma di un fabbricato assentito.
Quando il gazebo può essere realizzato in edilizia libera
Ai fini della configurabilità come attività edilizia libera, per “gazebo” si intende, nella sua configurazione tipica, una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili (Cfr. Consiglio di Stato Sez. VI, 30 agosto 2023, n. 8049).
Questa struttura risulta invece non solo stabilmente ancorata al suolo e costituita da quattro assi fissati in parte alle pareti dell’abitazione ed in parte alla pavimentazione del terrazzo, ma è anche evidentemente destinata ad assolvere alla stabile funzione di migliorare la fruibilità del terrazzo stesso e dunque non si può dire che assolva allo scopo di soddisfare bisogni ed esigenze temporanei.
In definitiva, mancando i requisiti di precarietà e temporaneità, in quanto “…la ‘precarietà’ dell’opera, che esonera dall’obbligo del possesso del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e. 5, D.P.R. n. 380 del 2001, postula infatti un uso specifico e temporalmente delimitato del bene e non ammette che lo stesso possa essere finalizzato al soddisfacimento di esigenze (non eccezionali e contingenti, ma) permanenti nel tempo. Non possono, infatti, essere considerati manufatti destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee quelli destinati a un’utilizzazione perdurante nel tempo, di talché l’alterazione del territorio non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante” (Consiglio di Stato, VI, 4 settembre 2015, n. 4116).
In altri termini, ove le opere contestate siano state realizzate, come nel caso in esame, per soddisfare esigenze di carattere permanente alle stesse non potrà attribuirsi carattere precario, con la conseguente necessità del titolo abilitativo.
Ultimo aggiornamento
20 Novembre 2024, 19:15