Sportello Unico per l'Edilizia

Tettoia abusiva in zona vincolata: le condizioni per la sanatoria

Consiglio di Stato: un abuso edilizio comportante la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in area assoggettata a vincolo, indipendentemente dal fatto che il vincolo non sia di carattere assoluto, non può essere sanato/condonato

Data:
11 Luglio 2023

La richiesta di condono edilizio in zona vincolata ha un perimetro molto stretto.

Lo ricorda il Consiglio di Stato nella sentenza 6604/2023 del 6 luglio, relativa al ricorso contro il diniego, da parte del comune e poi del TAR, di una domanda per il terzo condono (legge 326/2003) per una struttura metallica senza mura di tompagno, banchina metallica per carico/scarico e recinzione delle particelle.

Secondo il ricorrente, queste opere non ha comportato nuovi volumi, sono inquadrabili nella categoria delle “opere di manutenzione straordinaria” e come tali sanabili a norma del terzo condono.

L’art. 3 comma 1 lettera b del dpr 380/2001 indica quali sono le opere considerate straordinarie: nel caso di specie trattasi di una tettoia in ferro senza mura di tompagno, di una banchina carico/scarico con recinzione delle particelle.

Per il ricorrente tutto ciò rientra ricompresa nella manutenzione straordinaria: in particolare, la tettoria non presenta mura di tompagno e, pertanto, l’opera realizzata non ha comportato la creazione di nuovi volumi.

No al condono, si è creato nuovo volume

Palazzo Spada respinge il ricorso: ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), DL 269/2003, convertito nella legge 326/2003 (cd. Terzo Condono Edilizio), le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli sono sanabili solo se, oltre al ricorrere delle ulteriori condizioni – e cioè che le opere siano realizzate prima dell’imposizione del vincolo, che siano conformi alle prescrizioni urbanistiche e che vi sia il previo parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo – siano opere minori senza aumento di superficie e volume (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria).

Pertanto, un abuso comportante la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in area assoggettata a vincolo, indipendentemente dal fatto che il vincolo non sia di carattere assoluto, non può essere sanato.

Nella specie sono stati realizzati in assenza di titolo:

  • un muro di recinzione;
  • un capannone metallico;
  • una banchina di scarico.

Dette opere non possono essere considerate opere minori e comunque comportano un aumento di volumetria che la norma citata non consente.

Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, si tratta di un unitario intervento edilizio riconducibile al novero degli abusi maggiori di cui alla Tipologia 1 dell’Allegato 1 alla legge n. 326/03: “Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.

Capannone in struttura metallica: non è manutenzione straordinaria

Ancora: contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, la realizzazione del capannone in struttura metallica non può essere considerata come opera di manutenzione straordinaria.

Il perché è presto detto: si qualifica intervento di nuova costruzione, ai sensi dell’art. 3 del Testo Unico Edilizia, la realizzazione di un capannone di dimensioni non banali e importanti, che rendono la struttura robusta e solida e che fanno desumere una permanenza prolungata nel tempo del manufatto stesso.

A non diverse conclusioni si giunge anche volendo considerare il capannone come una tettoia. Come chiarito da Cons. Stato, sez. VI, 13/04/2021, n. 3005, la costruzione di tettoie di consistenti dimensioni, comportanti una perdurante alterazione dello stato dei luoghi e incidenti per sagoma, prospetto, volumetria e materiali impiegati in modo stabile e duraturo sull’assetto urbanistico-edilizio del territorio, necessita del preventivo rilascio del permesso di costruire.

Anche la realizzazione di un muro di cinta, altra opera abusivamente realizzata ed espressamente citata nell’istanza di condono, è subordinata al rilascio del permesso di costruire (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13/04/2021, n. 3005).

In definitiva, quindi, non può essere accolta la tesi dell’appellante secondo cui si trattava di opere di manutenzione straordinaria.

Il condono non poteva essere rilasciato perché non esistevano le condizioni previste dall’art. 32, comma 27, lett. d), DL 269/2003.

Ultimo aggiornamento

11 Luglio 2023, 22:52