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Terre e rocce da scavo, in vigore il nuovo regolamento

Pubblicato in Gazzetta il dpr recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo: dal 22 agosto in vigore le nuove regole È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2017 il dpr n.

Data:
25 Agosto 2017

Pubblicato in Gazzetta il dpr recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo: dal 22 agosto in vigore le nuove regole

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2017 il dpr n. 120 del 13 giugno 2017, recante la disciplina semplificata per la gestione delle terre e rocce da scavo. Il regolamento entra in vigore il 22 agosto 2017.

Il nuovo regolamento attua la delega regolamentare concessa dal Parlamento al Governo (art. 8 dl 133/2014, decreto Sblocca Italia) e riscrive integralmente, semplificandola, una disciplina articolata e complessa.

Il testo, già approvato “definitivamente” il 14 luglio 2016, ma mai pubblicato, contiene nuove disposizioni per il riordino e la semplificazione della gestione delle terre e rocce da scavo.

Riunisce in un testo unico le numerose disposizioni oggi vigenti che disciplinano:

  • la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti provenienti da tutti i cantieri, ossia
    • di piccole dimensioni
    • di grandi dimensioni
    • di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA
  • il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti
  • l’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti
  • la gestione nei siti oggetto di bonifica
  • le condizioni comuni per piccoli e grandi cantieri
  • le condizioni da soddisfare affinché terre e rocce siano considerate sottoprodotti e non rifiuti
  • le condizioni per riutilizzare in loco i residui classificabili come sottoprodotti e non rifiuti
  • l’utilizzo di terre e rocce quali sottoprodotti si applica il parametro amianto previsto dal dlgs 152/2006 per le bonifiche: 1.000 mg/kg
  • il trasporto fuori sito delle terre classificate come sottoprodotti va accompagnato da una specifica documentazione (allegato 7) e scompare la notifica preventiva all’autorità competente per ciascun trasporto

Elementi di semplificazione

Il regolamento prevede le seguenti novità:

  • semplificazione delle procedure e termini certi per concluderle
  • procedure più veloci per attestare che le terre e rocce da scavo soddisfano i requisiti stabiliti dalle norme europee e nazionali per essere qualificate come sottoprodotti e non come rifiuti
  • disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo
  • gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica
  • utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti
  • rafforzamento del sistema dei controlli
  • eliminazione dell’obbligo di  comunicazione all’autorità competente di ogni trasporto di terre e rocce intese come sottoprodotti nei grandi cantieri
  • possibilità di gestire ed utilizzare terre e rocce come sottoprodotti anche senza previa approvazione del piano di utilizzo da parte dell’Autorità competente nei cantieri di grandi dimensioni
  • proroga di 2 anni del piano di utilizzo mediante semplice comunicazione al Comune e all’Arpa nei cantieri di grandi dimensioni
  • possibilità di fornire una semplice comunicazione per apportare modifiche sostanziali al piano di utilizzo o per prorogarlo per i cantieri piccoli e per quelli grandi non sottoposti a Via o ad Aia

Le nuove regole in sintesi

Cantiere di grandi dimensioni

Il cantiere in cui sono prodotte terre e rocce si definisce di grandi dimensioni se le quantità sono superiori a 6.000 metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto.

Cantiere di piccole dimensioni

Al di sotto del limite di 6.000 metri cubi di terre e rocce prodotte, il cantiere si definisce di piccole dimensioni.

Rifiuti e sottoprodotti

Affinché terre e rocce siano sottoprodotti, occorre che:

  • siano generate nella realizzazione di un’opera il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale
  • siano utilizzabili senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale e, al contempo, soddisfino i requisiti di qualità ambientale che sono stati previsti dal nuovo dpr 120/2017
  • l’utilizzo sia conforme al piano o alla dichiarazione per l’utilizzo (piccoli cantieri)

Riutilizzo di terre e rocce

Il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel rispetto delle condizioni di legge si verifica:

  • nel corso dell’esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un’opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali
  • in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava

Deposito intermedio

Il deposito intermedio non costituisce utilizzo e non può superare la durata del piano di utilizzo. Può essere effettuato nel sito di produzione, in quello di destino o in altro sito purché siano rispettati i requisiti previsti.

Decorsa la durata temporanea, terre e rocce smettono di essere sottoprodotti e tornano rifiuti.

Il trasporto fuori sito di quelle terre e rocce da scavo considerate sottoprodotti è accompagnato dalla documentazione indicata nell’allegato 7.

Dichiarazione di avvenuto utilizzo

La dichiarazione di avvenuto utilizzo attesta l’impiego di terre e rocce in conformità a:

  • piano di utilizzo, previsto per i grandi cantieri
  • dichiarazione di utilizzo, prevista per i piccoli cantieri

Si tratta di un’autocertificazione redatta dal produttore o dall’esecutore, usando l’allegato 8 e trasmessa anche all’Arpa. Va resa entro il termine di validità del piano e della dichiarazione. In difetto, terre e rocce da sottoprodotti si trasformano in rifiuti.

Dichiarazione di utilizzo

Per i piccoli cantieri è prevista la Dichiarazione di utilizzo di cui all’articolo 21 del decreto.

In allegato è presente l’apposito modello.

Con la Dichiarazione di utilizzo, il titolare definisce:

  • Sezione A: dati del produttore
  • Sezione B: dati del sito di produzione (dimensione dell’area, tecnologie di scavo, quantità di materiale da scavo destinata all’utilizzo, ecc.)
  • Sezione C: dati dell’eventuale sito di deposito intermedio (autorizzazioni, periodo di deposito, massimo quantitativo che verrà depositato)
  • Sezione D: dati del sito di destinazione
  • Sezione E: tempi previsti per l’utilizzo

 

Sul fronte dei piccoli cantieri, per l’uso come sottoprodotti di terre e rocce il produttore deve dimostrare il non superamento dei valori delle concentrazioni soglie di contaminazione previsti per le bonifiche e i materiali non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee.

I requisiti sono attestati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che assolve la funzione del piano di utilizzo.

Ultimo aggiornamento

25 Agosto 2017, 15:41