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Terminate le proroghe del DURC dovute al COVID-19

Poiché sono finite le proroghe relative alla scadenza del DURC, dal 16 giugno si torna al regime ordinario

Data:
8 Luglio 2020

Poiché sono finite le proroghe relative alla scadenza del DURC, dal 16 giugno si torna al regime ordinario

Sono terminate le proroghe introdotte, dal dl n. 18/2020 (#CuraItalia), relative ai termini di validità del DURC.

Ricordiamo infatti che, con una nota del 3 giugno 2020, l’Ispettorato del Lavoro ha chiarito che per quanto riguarda il DURC la scadenza della proroga restava fissata al 15 giugno 2020; a differenza degli altri certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 per cui il CuraItalia ha previsto la scadenza il 90° giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza.

Pertanto veniva confermato che i documenti attestanti la regolarità contributiva (Durc On Line), che riportavano nel campo una data compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, conservavano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Proroga della scadenza dei Durc

Ricordiamo che l’Inps con una circolare del 25 marzo, informava che:

tutti i soggetti per i quali è stato già prodotto un Durc On Line con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la formazione dell’esito, devono ritenere valido il medesimo documento fino al 15 giugno 2020 nell’ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del Durc senza procedere ad una nuova interrogazione.

Qualora il predetto documento non sia nella materiale disponibilità dell’interessato o dei richiedenti ai quali sia stata a suo tempo notificata la formazione dell’esito positivo di regolarità ovvero si tratti di stazioni  appaltanti /amministrazioni procedenti o di altri interessati che in precedenza non ne avevano fatto richiesta.

DURC, cos’è

Il DURC è il Documento che attesta la regolarità contributiva, ossia l’assolvimento da parte di un’impresa degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di Inps, Inail e Cassa edile.

Esso non viene rilasciato:

  • a chi non è in regola con i pagamenti contributivi;
  • a chi non paga i contribuiti dei dipendenti;
  • a chi paga in ritardo i contributi ai lavoratori.

Ricordiamo che senza tale documento non è possibile partecipare:

  • agli appalti e subappalti per lavori pubblici;
  • lavori privati soggetti al rilascio della concessione edilizia o alla Dia/SCIA;
  • alle attestazioni Soa, le certificazioni necessarie per partecipare alle gare.

Ultimo aggiornamento

8 Luglio 2020, 17:50