Sportello Unico per l'Edilizia

Superbonus, le difformità edilizie non fanno perdere la detrazione

Il Consiglio Nazionale del Notariato spiega tutte le deroghe al Testo unico dell’edilizia e alle norme sulle distanze

Data:
10 Giugno 2022

Si al Superbonus anche con irregolarità edilizie. Non si salvano, invece, gli abusi totali, cioè gli immobili costruiti senza alcun titolo abilitativo.

Il Decreto Legge Semplificazioni 2021  ha previsto una CILA ad-hoc per gli interventi agevolati con il Superbonus, ribattezzata CILAS. La CILAS non richiede lo stato legittimo degli immobili, previsto dall’articolo 9-bis, comma 1-bis del Testo unico dell’edilizia.

Non è quindi necessario, spiega il Notariato, attestare la doppia conformità, cioè la conformità del progetto degli interventi agevolati agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e la legittima realizzazione del fabbricato.

Per ottenere il Superbonus, afferma il Notariato, sono irrilevanti non solo le difformità esecutive rientranti nelle “tolleranze costruttive” (che devono mantenersi entro il 2% delle misure previste dal titolo abilitativo), ma anche ogni altra difformità edilizia (diversa dalla costruzione in assenza del titolo abilitativo, anche in sanatoria, per gli edifici post 1° settembre 1967).

Questo non comporta una sanatoria implicita.

Il Notariato fa notare che, normalmente, in base all’articolo 49 del Testo unico dell’edilizia, gli immobili in cui sono presenti irregolarità edilizie sono esclusi dalle detrazioni fiscali.

Il Superbonus rappresenta un’eccezione. L’articolo 49 del Testo unico dell’edilizia, si legge nella guida del Notariato, viene derogato dall’articolo 33 del Decreto “Semplificazioni 2021”.

Le uniche cause che fanno perdere l’agevolazione sono infatti:
– la mancata presentazione della CILAS;
– la presenza di interventi realizzati in difformità dalla CILAS;
– l’assenza dell’attestazione dei dati che devono essere riportati nella CILAS (estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto di intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione o attestazione che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967);
– non corrispondenza al vero delle attestazioni previste dall’art. 119, comma 14, del Decreto Rilancio (DL 34/2020).

La guida è disponibile gratuitamente sul sito del Notariato.

Ultimo aggiornamento

10 Giugno 2022, 16:36