L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 9 settembre quattro interpelli sul Superbonus, la detrazione fiscale al 110% introdotta dalla legge Rilancio che riguarda interventi di efficientamento energetico e sismico, fotovoltaico e ricarica di auto elettriche.
Si tratta degli interpelli:
- n. 325 – Detrazione delle spese sostenute dagli acquirenti delle case antisismiche;
- n. 326 – Interventi realizzati su unità collabenti;
- n. 327 – Interventi realizzati su immobile in comodato d’uso gratuito;
- n. 328 – Interventi realizzati su villetta a schiera.
Interpello 325 – Acquisto case antisismiche
L’istante ha acquistato “su carta” da una società, ad aprile 2018, un immobile facente parte di un complesso residenziale in corso di costruzione, ricadente in zona simica.
L’intervento portato avanti dalla società prevedeva la previa demolizione e ricostruzione di un fabbricato preesistente.
Poiché il nuovo immobile sarà consegnato ed acquistato tra settembre e ottobre 2020, l’istante (che intende fruire del “sismabonus”) chiede se potrà usufruire della detrazione del 110 % prevista dall’articolo 119 del dl n. 34/2020 e se è possibile ottenere lo sconto in fattura da parte del soggetto venditore, ai sensi dell’articolo 121 del medesimo dl.
L’Agenzia nel rispondere al contribuente richiama la circolare n. 24/E del 2020, con cui è stato precisato che il Superbonus si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle case antisismiche, vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvedano alla successiva rivendita.
Interpello 326 – Interventi realizzati su unità collabenti
L’istante è proprietario di un’unità immobiliare, censita al Catasto Fabbricati nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”), non abitabile e quindi incapace di produrre reddito.
Detto immobile è contiguo all’abitazione principale ed unitamente a questa dovrebbe essere oggetto di una “ristrutturazione con accorpamento”.
L’istante intende realizzare, su entrambe le unità, interventi di ristrutturazione con riduzione di due classi di rischio sismico nonché di efficientamento energetico, al termine dei quali l’unità collabente sarà accorpata all’abitazione.
Il contribuente chiede se anche le spese per gli interventi realizzati sull’unità collabente possano beneficiare del Superbonus.
L’Agenzia ricorda che nella circolare 8 luglio 2020 n. 19/E è stato ribadito che tali detrazioni spettano anche per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili classificati nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”) in quanto, pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente.
Ai fini dell’ecobonus, inoltre, per gli edifici collabenti nei quali l’impianto di riscaldamento non è funzionante, deve essere dimostrabile che l’edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal dlgs n. 311/2006 e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica.
Interpello 327 – Interventi realizzati su immobile in comodato d’uso gratuito
L’istante rappresenta di essere residente in un immobile facente parte di un edifico e di detenere l’immobile in forza di un contratto di comodato d’uso gratuito, stipulato in forma verbale e regolarmente registrato il 1° giugno 2019.
Ciò premesso, egli chiede se può beneficiare delle agevolazioni previste dall’articolo 119 del decreto n. 34 del 2020 dato che non è proprietario dell’appartamento.
Le Entrate richiamano la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E in cui è stato precisato che ai fini della detrazione le persone fisiche che sostengono le spese devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.
In particolare, i soggetti beneficiari devono detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria o di comodato, regolarmente registrato ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Al fine di garantire la necessaria certezza ai rapporti tributari, la mancanza di un titolo di detenzione dell’immobile risultante da un atto registrato, al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente, preclude il diritto alla detrazione anche se si provvede alla successiva regolarizzazione.
Interpello 328 – Interventi realizzati su villette a schiera
L’istante è proprietario di una villetta a schiera di testa, terra tetto, con riscaldamento autonomo, libera su tre lati e confinante con un altro immobile esclusivamente attraverso parete garage (non riscaldato): chiede se può fruire delle detrazioni al 110% per gli interventi previsti dall’articolo 119 del dl n. 34 del 2020.
L’Agenzia delle Entrate ricorda che il decreto prevede la possibilità di usufruire del Superbonus per le “unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari”.
La norma chiarisce che in tal caso vanno verificate la contestuale sussistenza del requisito della indipendenza funzionale e la presenza di un accesso autonomo dall’esterno.
In presenza dei predetti requisiti e nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma agevolativa e l’effettuazione di ogni adempimento richiesto, l’interpellante può fruire sulle spese sostenute del Superbonus per gli interventi che intende realizzare, indipendentemente se l’edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte, sia costituito o meno in condominio.