Superbonus 110%, demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria di edifici collabenti
I chiarimenti delle Entrate su: nuove costruzioni con aumento volumetrico, cambio di destinazione d’uso, edificio senza APE
Data:
26 Settembre 2021
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 593/2021 in cui chiarisce se sia possibile accedere al Superbonus in caso di demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria di edifici collabenti, di cui uno solo riscaldato.
Quesito
L’istante è un soggetto residente all’estero che intende realizzare un intervento di ristrutturazione edilizia (ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d, del dpr n. 380/2001) su di un fabbricato pericolante composto da due unità collabenti (categoria F/2), di cui:
- una al primo piano dotata di impianto di riscaldamento (focolaio a legna);
- una al piano terra non riscaldata.
L’edificio possiede un impianto di riscaldamento (focolaio a legna in una sola u.i.) ma non l’Attestato di Prestazione Energetica (APE), come precisato dall’istante stesso.
Gli interventi da eseguire rientrano nella categoria di “intervento di ristrutturazione” mediante demolizione e ricostruzione, con contestuale incremento volumetrico del fabbricato e realizzazione di due immobili residenziali, di categoria diversa (A/1, A/8, A/9).
In particolare saranno realizzati:
- interventi di riduzione del rischio sismico;
- interventi di efficientamento energetico;
- nuovi impianti.
L’istante chiede di accedere al Superbonus in relazione agli interventi prospettati e se l’agevolazione può essere utilizzata anche da un eventuale futuro acquirente degli immobili da realizzarsi.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
In riferimento alla questione rappresentata, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quanto segue.
Aumento volumetrico cambio di destinazione d’uso
Per le spese relative all’incremento di volume per interventi di demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” (ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d) del dpr n. 380/2001), il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha chiarito (con nota del 2 febbraio 2021 R.U. 031615) che la detrazione fiscale legata al Superecobonus non si applica alla parte di volumetria eccedente il volume ante operam (a differenza del Supersismabonus).
Inoltre, il contribuente deve mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento).
Cambio di destinazione d’uso
L’Agenzia ricorda che sono ammesse al Superbonus anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine dei lavori saranno destinati ad abitazione, ossia con cambio di destinazione d’uso.
Ciò però deve avvenire a condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso del fabbricato in origine non abitativo, come chiarito con la circolare n. 30/E del 2020.
Assenza di APE
Le Entrate precisano che accedono al Superbonus anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica (APE) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi (comma 1-quater dell’artico 119 del decreto Rilancio inserito dall’articolo 1, comma 66, lettera c) della legge di Bilancio 2021), a condizione che:
- al termine degli interventi, raggiungano una classe energetica in fascia A;
- per gli interventi di efficientamento energetico (ad eccezione dell’installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e dei generatori alimentati a biomassa) si dimostri tramite relazione tecnica che era presente un impianto idoneo a riscaldare gli ambienti.
In tale ipotesi, non sarà necessario produrre l’APE iniziale.
Ultimo aggiornamento
26 Settembre 2021, 09:45