Subappalti illeciti, reclusione da 1 a 5 anni
Subappalti illeciti, il decreto sicurezza inasprisce le sanzioni e le pene: si rischiano fino a 5 anni di reclusione Dal 3 dicembre è in vigore la legge 132/2018 (decreto sicurezza) che ha introdotto importanti novità anche per quanto riguarda il settore dell’edilizia: sanzioni più severe per subappalti illeciti e l’obbligo di invio della notifica preliminare al prefetto per i lavori pubblici.
Data:
6 Dicembre 2018
Subappalti illeciti, il decreto sicurezza inasprisce le sanzioni e le pene: si rischiano fino a 5 anni di reclusione
Dal 3 dicembre è in vigore la legge 132/2018 (decreto sicurezza) che ha introdotto importanti novità anche per quanto riguarda il settore dell’edilizia: sanzioni più severe per subappalti illeciti e l’obbligo di invio della notifica preliminare al prefetto per i lavori pubblici.
In particolare, in materia di sanzioni per subappalti illeciti, l’art. 25 del dl 113/2018 convertito in legge 132/2018 prevede la seguente modifica all’art. 21, comma 1, della legge 646/1982:
- al primo periodo, le parole “l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda” sono sostituite dalle seguenti: “la reclusione da uno a cinque anni e con la multa”
- al secondo periodo, le parole “dell’arresto da sei mesi ad un anno e dell’ammenda” sono sostituite dalle seguenti: “della reclusione da uno a cinque anni e della multa“.
Rimane, invece, invariata la sanzione pecuniaria.
Ricordiamo che l’art. 21,comma 1, della legge 646/1982, così recitava:
Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l’autorizzazione dell’autorità competente, è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore ad un terzo del valore dell’opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell’opera ricevuta in appalto. Nei confronti del subappaltatore e dell’affidatario del cottimo si applica la pena dell’arresto da sei mesi ad un anno e dell’ammenda pari ad un terzo del valore dell’opera ricevuta in subappalto o in cottimo. E’ data all’amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.
Ultimo aggiornamento
6 Dicembre 2018, 19:29