Strutture temporanee e manufatti leggeri: cosa cambia nel testo unico dell’edilizia
Tra le novità della legge Semplificazioni vi sono molte modifiche al Testo Unico dell’Edilizia, ecco i dettagli relativi alle strutture temporanee, ai manufatti leggeri ed agli usi temporanei
Data:
22 Settembre 2020
Tra le novità della legge Semplificazioni vi sono molte modifiche al Testo Unico dell’Edilizia, ecco i dettagli relativi alle strutture temporanee, ai manufatti leggeri ed agli usi temporanei.
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre della legge n.120/2020, di conversione del dl n. 76/2020 (decreto semplificazioni) sono state introdotte alcune modifiche al dpr 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia).
In particolare, in questo articolo riporteremo le novità riguardanti:
- le modifiche all’art. 3, comma 1, lettera e.5, del TUE relativo ai manufatti leggeri;
- le modifiche all’art. 6, comma 1, lettera e-bis), del TUE relativo alle strutture temporanee;
- l’introduzione dell’ art. 23-quater relativo agli usi temporanei al TUE.
Modifiche all’art. 3 del TUE – manufatti leggeri
All’articolo 3 (definizione degli interventi edilizi) sono introdotte delle modifiche al punto e.5, del comma 1, lettera e del dpr 380/2001; che elenca gli interventi di nuova costruzione per i quali è necessario richiedere il permesso di costruire.
Precedentemente alle modifiche previste dalla legge Semplificazioni, al punto e.5) si leggeva:
l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.
Il testo viene sostituito con il seguente (in grassetto le parti aggiunte):
l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnicostruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.
Il testo, come noto, fa riferimento ai manufatti leggeri che se utilizzati come abitazione, luogo di lavoro o magazzino devono rientrare in interventi di nuova costruzione e quindi necessitanti del permesso di costruire, ad eccezione degli stessi che siano diretti a soddisfare esigenze prettamente temporanee.
Nel testo modificato viene introdotta una specificazione su tende e unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione (roulotte, camper e simili) che, per non rientrare negli interventi per i quali è previsto il permesso di costruire:
- non devono essere infisse a terra in maniera permanente;
- devono presentare specifiche caratteristiche tecniche, dimensionali e costruttive previste eventualmente dalle normative regionali o di settore.
Modifiche all’art. 6 del TUE – strutture temporanee
All’articolo 6 (Attività di edilizia libera) sono introdotte delle modifiche al punto e-bis), ricompreso nel comma 1, che elenca quelle opere a carattere temporaneo che non necessitano di alcun titolo abilitativo.
Al punto e-bis), comma 1, art. 6, nella precedente versione si leggeva:
le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale;
il testo viene sostituito con il seguente (in grassetto le parti aggiunte):
le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale;
N versione modificata dalla legge Semplificazioni vengono quindi aggiunte alcune precisazioni per meglio qualificare ed individuare quelle opere temporanee come “opere stagionali” da essere immediatamente smontate e rimosse al cessare “della temporanea” necessità.
La modifica più importante al punto e-bis) è data dall’aumento del margine di tempo per la rimozione di tali strutture, che da 90 giorni passa a 180 giorni, comprensivi dei tempi di allestimento e smontaggio.
Introduzione dell’art. 23 – quater – usi temporanei
Il Testo Unico dell’Edilizia, con la legge Semplificazioni, prevede un nuovo articolo (art. 23-quater) dal titolo “Usi temporanei”.
Il nuovo articolo 23-quater è finalizzato al recupero delle aree urbane degradate, attraverso il riutilizzo temporaneo di immobili e spazi urbani dismessi, recuperati ad usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti.
Di seguito, ne riportiamo il testo integralmente:
- Allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, il comune può consentire l’utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico.
- L’uso temporaneo può riguardare immobili legittimamente esistenti ed aree sia di proprietà privata che di proprietà pubblica, purché si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale correlate agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali indicati al comma 1.
- L’uso temporaneo è disciplinato da un’apposita convenzione che regola:
- la durata dell’uso temporaneo e le eventuali modalità di proroga;
- le modalità di utilizzo temporaneo degli immobili e delle aree;
- le modalità, i costi, gli oneri e le tempistiche per il ripristino una volta giunti alla scadenza della convenzione;
- le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti agli obblighi convenzionali.
- La stipula della convenzione costituisce titolo per l’uso temporaneo e per l’esecuzione di eventuali interventi di adeguamento che si rendano necessari per esigenze di accessibilità, di sicurezza negli ambienti di lavoro e di tutela della salute, da attuare comunque con modalità reversibili, secondo quanto stabilito dalla convenzione medesima.
- L’uso temporaneo non comporta il mutamento della destinazione d’uso dei suoli e delle unità immobiliari interessate.
- Laddove si tratti di immobili o aree di proprietà pubblica il soggetto gestore è individuato mediante procedure di evidenza pubblica; in tali casi la convenzione specifica le cause di decadenza dall’assegnazione per gravi motivi.
- Il consiglio comunale individua i criteri e gli indirizzi per l’attuazione delle disposizioni del presente articolo da parte della giunta comunale. In assenza di tale atto consiliare lo schema di convenzione che regola l’uso temporaneo è approvato con deliberazione del consiglio comunale.
- Le leggi regionali possono dettare disposizioni di maggior dettaglio, anche in ragione di specificità territoriali o di esigenze contingenti a livello locale.
Ultimo aggiornamento
22 Settembre 2020, 19:06