Sportello Unico per l'Edilizia

Strutture amovibili realizzate per l’emergenza sanitaria (Covid 19) – Le novità del decreto “Salva Casa”

È necessario un aggiornamento di sintesi della normativa relative alle strutture nate con il Covid 19 dopo la pubblicazione del DL n. 69 del 29 maggio 2024 (detto: Salva casa) contenente norme di modifica al Testo unico per l’edilizia, ed in particolar modo, in questo caso, della possibilità di mantenimento delle stesse strutture ed impianti.

Data:
11 Giugno 2024

Obiettivo della nuova legislazione

La nuova disciplina ha l’obiettivo di attuare un percorso semplificativo dal punto di vista burocratico per il mantenimento in essere delle occupazioni del suolo, pubblico e privato, con strutture edilizie realizzate a suo tempo per far fronte all’epidemia.

Normativa: modifiche al testo unico per l’edilizia

Art. 6 c. 1 lettera e/bis DPR n. 380/01, (con le modifiche portate dall’art. 2 c. 1 del decreto suddetto)

Mantenimento strutture realizzate per il Covid 19

(Art. 2 c. 1 del DL n. 69 del 29 maggio 2024)

Le strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali, educative durante lo stato di emergenza nazionale dichiarato in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili covid-19 e mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono rimanere installate in deroga al vincolo temporale di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica n. 380 del 2001, in presenza di comprovate e obiettive esigenze idonee dimostrarne la perdurante necessità.

Periodo di validità del provvedimento

Soltanto le strutture già esistenti ed utilizzate alla data del 30 maggio 2024, rientrano in questa disciplina e possono usufruire di queste agevolazioni.

Gli impianti che vengono predisposti dopo tale data seguono l’iter normale edilizio, con regolare titolo abilitante.

Condizione vincolante per il mantenimento delle strutture

Per il mantenimento delle opere, funzionali allora per l’attività epidemiologica, devono essere rispettate le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, in particolare, è richiesta l’osservanza delle norme:

  • Di sicurezza, anche degli impianti.
  • Igienico – sanitarie.
  • Dell’efficienza energetica.

Devono altresì osservare le disposizioni riguardanti i vari vincoli edilizi – urbanistici, in particolare modo quelli previsti dalla normativa:

  • Sul rischio idrogeologico.
  • Sulla tutela dei beni culturali e del paesaggio
  • Sulla tutela anche degli altri vincoli esistenti diversi.

Tipologia delle opere:

Esempi: dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, pertinenze, tettoie coperte, portici, strutture prefabbricate e non, tendopoli, case mobili anche fissate al suolo, pensiline, box in lamiera o altro materiale, basso comodo, tensostrutture, pallone pressostatico, aree per parcheggio, ecc., purché funzionali all’attività principale, in altre parole devono trattarsi di pertinenze (al servizio dell’unità principale) che non possono avere un’autonoma funzione economica e sociale.

Titolo abilitativo edilizio

Per il mantenimento delle strutture opere ed impianti in modo permanente nati nel periodo epidemico (e non limitato ai soli 180 giorni previsti per la CIL), è necessario che il titolare, ovvero il soggetto che usufruisce legittimamente dell’occupazione presenti, allo Sportello unico per l’edilizia, la CILA (Comunicazione inizio lavori asseverata) la quale oltre agli elementi progettuali deve anche indicare le comprovate e obiettive esigenze di conservazione degli impianti stessi, in quanto utilizzati per necessità di carattere sanitario, comprendendo, con questo termine, anche tutto ciò che consente la realizzazione di questi obiettivi.

Data sulla realizzazione dell’opera

Un’altra condizione che pone la nuova normativa è quella che il tecnico progettista che firma l’asseverazione della CILA attesti la data della realizzazione della struttura (che deve essere stata collocata nel periodo COVID), con documentazione probante

In caso di assenza o non chiarezza della CIL stessa presentata, ovvero nei casi in cui sussista la prova dell’esistenza del titolo, lo stato legittimo deve essere ricercato tramite attività d’indagine con l’utilizzo di varie documentazioni (planimetrie, fotografie, atti pubblici e privati, contratti, fatturazioni o altri elementi probanti, non escluse vecchie testimonianze).

Nell’evenienza in cui sia impossibile accertare l’epoca di realizzazione della struttura con la documentazione il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la sua responsabilità.

I diritti dei terzi

Anche in questa occasione viene specificato che le opere, gli impianti e le strutture non devono comportare limitazione dei diritti dei terzi in quanto questi ultimi sono fatti salvi e riservati.

Il Comune può rifiutare il mantenimento della struttura

Resta ferma la facoltà per il comune territorialmente competente di richiederne in qualsiasi momento la rimozione, con provvedimento motivato, nel caso in cui sia rilevata la non conformità dell’opera con le prescrizioni e le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia

Le strutture e gli strumenti urbanistici

Le opere e interventi eseguiti in contrasto con le norme urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti di attuazione, degli atti di governo del territorio, sono demoliti oppure rimossi e gli edifici resi conformi a dette norme e prescrizioni entro il termine stabilito dal Comune con propria ordinanza.

Le strutture e le altre normative

L’attività edilizia libera ove eseguita in difformità o in contrasto alle leggi di settore comporta l’applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalla stessa normativa specifica. (Es. vincoli vari, sicurezza, antincendio, sicurezza degli impianti, ed altro ancora, ecc.)

Proroga per le altre occupazioni dei pubblici esercizi effettuate durante il periodo “COVID 19”

La posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti che hanno presentato le domande durante l’epidemia (dal l° luglio 2022 e fino al 30 settembre 2022) per strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, installati da esercizi quali ristoranti, trattorie, pizzerie, birrerie, gelaterie ecc. non trova applicazione il periodo temporale dei 180 giorni e possono essere mantenute, grazie all’ennesima proroga fino alla nuova scadenza del 31 dicembre 2024.

 

Avvertenza: A fronte di una disciplina di non facile interpretazione stante la complessità di norme (anche comunali e regionali) non sempre suffragate da indirizzo operativo univoco, come si dice in questi casi, pur garantendo l’affidabilità di questa sintesi, le presenti note costituiscono sempre e soltanto l’interpretazione di chi scrive, che può anche non coincidere con altre esposizioni e letture.

Ultimo aggiornamento

11 Giugno 2024, 23:46