Sportello Unico per l'Edilizia

Sottotetto sul lastrico solare: è nuova costruzione, serve il permesso di costruire

Consiglio di Stato: la creazione di un sottotetto sul lastrico solare dell'edificio costituisce una trasformazione edilizia che necessita del permesso di costruire per essere assentita

Data:
9 Dicembre 2023

Nella sentenza 10495/2023, il Consiglio di Stato ha chiarito che una struttura portante in legno con analoga copertura a falde inclinate con sovrapposte tegole e gronde, tompagnata, intonacata e pitturata esternamente (sottotetto in legno) configura una nuova costruzione, non una ristrutturazione edilizia, e va realizzata previa richiesta e ottenimento del permesso di costruire.

L’inquadramento dell’opera

La sentenza del TAR competente – osserva Palazzo Spada – ha dato una corretta interpretazione dell’intervento edilizio sanzionato dal Comune qualificandolo come nuova costruzione e non come ristrutturazione; la realizzazione di un sottotetto sul lastrico operando una copertura su una superficie di mq 150 ha creato un nuovo volume, elemento questo che non rientra tra gli interventi che si possono realizzare con una ristrutturazione, per non parlare della modifica della sagoma del fabbricato preesistente.

La creazione di un sottotetto sul lastrico solare dell’edificio costituisce esattamente una trasformazione edilizia che lo stesso ricorrente afferma necessitare del permesso di costruire.

Tra l’altro, la necessità di procedere all’intervento realizzato con permesso di costruire esclude l’autorizzabilità dello stesso con semplice DIA (oggi SCIA) cosicché la sanzione non può essere meramente pecuniaria (art.37 dpr 380/2001). Infatti, trattandosi di intervento edilizio che necessità del previo rilascio del permesso di costruire la disciplina sanzionatoria di riferimento è quella contenuta nell’art.31 TUE.

Sanzione pecuniaria alternativa? Impossibile

Infine, il Consiglio di Stato respinge anche l’ultimo motivo di ricorso sottolineando che deve porsi in luce come nella fattispecie l’art.34 TUE non trova applicazione, trattandosi di previsione che riguarda le opere realizzate in difformità dal permesso di costruire.

In ogni caso, la possibilità prevista dall’art.34 di sostituire la sanzione ripristinatoria di cui all’art.31 con una pecuniaria può essere apprezzata laddove il privato ponga in esecuzione l’ordinanza demolitoria e rappresenti al Comune con una perizia privata l’impossibilità di eseguire in tutto o in parte l’intervento senza pregiudicare l’assetto della parte di immobile conforme sul piano edilizio.

Ultimo aggiornamento

9 Dicembre 2023, 07:40