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Soppalco: tra SCIA e permesso di costruire

Tar Campania: può essere sufficiente una SCIA nel caso in cui sia di modeste dimensioni al servizio della preesistente unità immobiliare, mentre è necessario il permesso di costruire se comporta una sostanziale ristrutturazione dell'immobile preesistente

Data:
11 Giugno 2024

Quale titolo abilitativo serve  per realizzare un soppalco? Dipende dai casi

Lo spiega il Tar Campania nella sentenza 1073/2024 del 16 maggio relativa, fra l’altro, alla contestazione, da parte del comune, di alcune difformità edilizie dentro un appartamento, tra le quali:

  • Soppalco in ferro e legno di forma trapezoidale e della superficie di circa 12.00 mq con altezza all’intradosso di 2.20 mq e superiore di circa 1.50 mt ubicato nel vano di ingresso della parte di immobile a dx, entrando;
  • Soppalco in legno e ferro di forma rettangolare e con superficie di circa 6.00 mq con altezza all’intradosso di circa 2.25 mt e superiore di circa 1.85 mt ubicato nel locale studio;
  • Soppalco in legno e ferro di forma rettangolare e con superficie di circa 7.50 mq con altezza all’intradosso di circa 2.25 mt e superiore di circa 1.50 mt ubicato nel locale cucina in fondo all’unità immobiliare;
  • Soppalco a copertura di due bagni prospicienti la corte interna del fabbricato e con accesso dal soppalco precedente attraverso un foro nella muratura portante, aventi in totale una superficie di circa 12 mq con altezza all’intradosso di 2.25 mt e superiore di circa 1.50 mt. Tutti i soppalchi sono realizzati con appoggi nelle murature perimetrali.

Soppalco tra permesso di costruire e SCIA: le discriminanti

Secondo il TAR, le opere, oggetto di ingiunzione demolitoria, necessitano, ai fini della loro realizzazione, del rilascio del permesso di costruire, e pertanto l’ordinanza di demolizione è legittima.

Del resto, per la costruzione di aree soppalcate occorre sostanzialmente o il permesso di costruire o in alternativa la DIA onerosa (oggi sarebbe SCIA), rilevandosi, in ordine al titolo abilitativo richiesto per la realizzazione di soppalchi interni alle abitazioni che occorre distinguere i casi nei quali, in relazione alla tipologia e alla dimensione dell’intervento, può essere sufficiente una denunzia di inizio di attività, dai casi nei quali occorre una vera e propria concessione edilizia, oggi permesso di costruire.

Nello specifico:

  • deve ritenersi sufficiente una DIA (oggi SCIA) nel caso in cui il soppalco sia di modeste dimensioni al servizio della preesistente unità immobiliare;
  • viceversa, deve ritenersi necessario il permesso di costruire quando il soppalco sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell’immobile preesistente, ai sensi dell’art. 3 comma 1 del dpr 380/2001, comportando un incremento delle superfici dell’immobile e quindi anche un ulteriore possibile carico urbanistico (T.A.R. Napoli, sez. III, 17/04/2015, n.2197).

In più, l’irrilevanza dei soppalchi, ai fini della sanzione demolitoria, si configura soltanto allorché l’opera sia tale da non incrementare la superficie fruibile dell’immobile, ad esempio nelle ipotesi di vani difficilmente accessibili, privi di aperture e di altezza interna modesta (T.A.R. Napoli, sez. IV, 11/04/2022, n.2457).

Ultimo aggiornamento

11 Giugno 2024, 23:40