Sportello Unico per l'Edilizia

Soccorso istruttorio: niente da fare se manca l’allegato all’offerta

ANAC: non è possibile sanare la completa assenza di uno specificato allegato, richiesto ai concorrenti a pena di esclusione, in sede di offerta economica e/o tecnica

Data:
6 Gennaio 2025

Con delibera n.573 del 10 dicembre 2024, l’ANAC ha chiarito che non è possibile, attraverso il soccorso istruttorio, arrivare a sanare la completa assenza di uno specificato allegato, richiesto ai concorrenti a pena di esclusione, in sede di offerta economica e/o tecnica.

Il mancato invio di un documento richiesto dalle prescrizioni della legge di gara rappresenta infatti una carenza dell’offerta a cui il principio di parità tra i concorrenti impedisce che si possa rimediare in fase postuma.

Nello specifico, ANAC evidenzia come il ricorso al soccorso istruttorio non possa confliggere con il principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti, secondo il quale ciascuno è chiamato a sopportare le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione. Ricade quindi sull’operatore economico la responsabilità di non aver trasmesso un modulo o un allegato richiesto in sede di offerta a pena di esclusione. La necessità di rispettare la scadenza per l’invio delle offerte, a garanzia della par condicio di tutti i concorrenti, non consente quindi di poter ammettere l’invio di un nuovo documento oltre i termini stabiliti.

Il caso

Nel caso specifico (affidamento della fornitura e posa in opera di serramenti), l’esclusione era stata dovuta alla mancata presentazione da parte dell’operatore economico di un modulo che era richiesto dalla stazione appaltante, a pena di esclusione, per presentare i dettagli, in singole voci, delle caratteristiche dell’offerta economica e in particolare del computo del costo della manodopera. La stazione appaltante aveva ritenuto poi di non poter attivare il soccorso istruttorio, adducendo che secondo il Codice degli appalti questo non può riguardare profili e modifiche del contenuto dell’offerta economica.

I 4 tipi di soccorso istruttorio

Secondo l’ANAC, la stazione appaltante ha agito correttamente.

L’ANAC ricorda, inoltre, che in virtù delle regole del Nuovo Codice Appalti si possono individuare, oggi, 4 tipi di soccorso istruttorio:

  • soccorso “integrativo o completivo”, volto a colmare, essenzialmente in termini quantitativi, carenze della documentazione necessaria alla partecipazione alla gara, con esplicita esclusione quindi della documentazione inerente l’offerta sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo economico;
  • soccorso “sanante”, volto a rimediare, in termini qualitativi, a omissioni, inesattezze o irregolarità della documentazione, con esclusione di quella che compone l’offerta tecnica e/o economica;
  • soccorso “istruttorio in senso stretto”, cosiddetto “procedimentale”, che consiste nella richiesta da parte della stazione appaltante di chiarimenti rispetto a documenti o contenuti dell’offerta tecnica e/o economica già completa, fermo il divieto di apportarvi qualunque modifica;
  • soccorso “correttivo”, che abilita il concorrente a rettificare un errore materiale contenuto nell’offerta prima dell’apertura delle buste, a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta e fermo il rispetto dell’immodificabilità contenutistica.

Quindi, precisa ANAC, è possibile sanare incompletezze della domanda, ad esclusione però di quelle relative all’offerta tecnica ed economica.

Se cioè vi è una carenza dell’offerta – incompleta rispetto alle prescrizioni della legge di gara e non integrabile, per espresso divieto, rispetto ai contenuti dell’offerta stessa – non sono percorribili il soccorso “integrativo” o il soccorso “sanante”. Ugualmente, se manca un documento che era richiesto, non è percorribile il soccorso “procedimentale”, che si può attivare chiedendo chiarimenti su documenti o contenuti già presenti nell’offerta.

Per quel che riguarda infine il soccorso “correttivo”, il parere specifica che ciò che è possibile correggere è l’errore materiale “in cui è incorso l’operatore nella elaborazione dell’offerta (ad esempio, una incongruenza tra dati contenuti nella medesima offerta), di cui l’operatore si avvede spontaneamente prima dell’apertura dell’offerta”.

In definitiva, “deve tenersi per ferma la non soccorribilità (sia in funzione integrativa, sia in funzione sanante) degli elementi integranti, anche documentalmente, il contenuto dell’offerta (tecnica od economica): ciò che si porrebbe in contrasto con il superiore principio di parità dei concorrenti. Restano, per contro, ampiamente sanabili le carenze (per omissione e/o per irregolarità) della documentazione c.d. amministrativa. In altri termini, si possono emendare le carenze o le irregolarità che attengano alla (allegazione) dei requisiti di ordine generale (in quanto soggettivamente all’operatore economico in quanto tale), non quelle inerenti ai requisiti di ordine speciale (in quanto atte a strutturare i termini dell’offerta, con riguardo alla capacità economica, tecnica e professionale richiesta per l’esecuzione delle prestazioni messe a gara)”.

Ultimo aggiornamento

6 Gennaio 2025, 12:54