Smaltimento dei pannelli fotovoltaici, le istruzioni operative del Gse
Il Gestore Servizi Energetici ha elaborato le istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati Il GSE, gestore servizi energetici, ha pubblicato un documento relativo ai rifiuti RAEE, Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, dal titolo: “Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati (ai sensi dell’art.
Data:
5 Aprile 2019
Il Gestore Servizi Energetici ha elaborato le istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati
Il GSE, gestore servizi energetici, ha pubblicato un documento relativo ai rifiuti RAEE, Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, dal titolo: “Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati (ai sensi dell’art. 40 del dlgs. 49/2014)”.
I RAEE fotovoltaici
Viene ricordato in particolare che il dlgs n. 49/2014, in attuazione della Direttiva 2012/19/UE, disciplina la gestione e lo smaltimento dei RAEE, e all’art. 4, definisce i “rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici” come:
i RAEE provenienti dai nuclei domestici, originati da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale inferiore a 10 kW.
Per lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici, quindi, si prospettano due soluzioni:
i pannelli installati in impianti di potenza inferiore a 10 kW, sono considerati rifiuti domestici e vanno trasferiti ai “Centri di Raccolta”
i pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW sono considerati, invece, RAEE professionali. Essi devono essere, per il tramite di un sistema individuale, collettivo, di soggetti autorizzati per la gestione dei codici CER o di un trasportatore, conferiti ad un impianto di trattamento autorizzato.
Si sottolinea che le Istruzioni Operative del GSE si riferiscono esclusivamente ai RAEE provenienti dagli impianti fotovoltaici ammessi ai meccanismi incentivanti del Conto Energia.
I RAEE fotovoltaici incentivati dal GSE
Per quanto concerne la gestione dei rifiuti prodotti dai pannelli fotovoltaici che beneficiano dei meccanismi incentivanti, come indicato all’art. 40, comma 3, del dlgs. 49/2014, il GSE trattiene dai meccanismi incentivanti negli ultimi dieci anni di diritto all’incentivo una quota finalizzata ad assicurare la copertura dei costi di gestione dei rifiuti prodotti da tali pannelli.
L’obiettivo è quello di garantire il finanziamento di operazioni ambientalmente compatibili nelle fasi di:
raccolta
trasporto
trattamento adeguato
recupero
smaltimento
La somma trattenuta, determinata sulla base dei costi medi di adesione viene restituita al detentore qualora sia accertato l’avvenuto adempimento degli obblighi previsti dal Decreto in oggetto.
Il GSE, accertato l’avvenuto smaltimento dell’impianto fotovoltaico, anche se verificatosi dopo la scadenza del periodo di incentivazione, restituirà la quota trattenuta al Soggetto che in quel momento è titolare dell’impianto.
Le Istruzioni Operative si applicano ai pannelli fotovoltaici degli impianti che beneficiano dei seguenti meccanismi incentivanti:
I Conto Energia (DM 28 luglio 2005 e DM 6 febbraio 2006)
II Conto Energia (DM 19 febbraio 2007)
III Conto Energia (DM 6 agosto 2010)
IV Conto Energia (DM 5 maggio 2011): gli impianti di cui al titolo II – impianti solari fotovoltaici – e titolo III – impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative – entrati in esercizio fino al 30 giugno 2012 e tutti gli impianti rientranti nel Titolo IV – impianti a concentrazione
V Conto Energia (DM 5 luglio 2012): gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative e impianti a concentrazione, ivi inclusi gli impianti solari fotovoltaici entrati in esercizio fino al 30 giugno 2012.
Le responsabilità in materia
Ai sensi dell’art. 188 del dlgs n. 152/2006, il produttore iniziale o il detentore dei rifiuti e, quindi, il Soggetto Responsabile in caso di pannelli fotovoltaici installati in impianti incentivati ai sensi del “Conto Energia” :
provvedono direttamente al loro trattamento
li consegnano a un intermediario, a un commerciante, a un ente, a un’impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o a un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta e al trattamento dei rifiuti.
Si precisa che, ai sensi della normativa vigente, il produttore iniziale o il detentore conserva la responsabilità dell’intera catena di trattamento, restando inteso che, qualora lo stesso trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari, tale responsabilità, comunque, permane.
Si ricorda infine che, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 152/06, sono vietati l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti e che chiunque violi tale norma, fermo restando l’applicazione delle sanzioni previste:
è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.
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Ultimo aggiornamento
5 Aprile 2019, 21:10