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Sismabonus: la detrazione vale anche per gli immobili in affitto?

Dalle Entrate: ok al sismabonus anche per gli interventi riguardanti immobili di società, non direttamente utilizzati ma destinati alla locazione I soggetti Ires (le società) possono usufruire della detrazione per interventi di adeguamento antisismico, il cosiddetto sismabonus, anche se gli immobili messi in sicurezza verranno destinati alla locazione e non saranno utilizzati direttamente a fini produttivi.

Data:
16 Marzo 2018

Dalle Entrate: ok al sismabonus anche per gli interventi riguardanti immobili di società, non direttamente utilizzati ma destinati alla locazione

I soggetti Ires (le società) possono usufruire della detrazione per interventi di adeguamento antisismico, il cosiddetto sismabonus, anche se gli immobili messi in sicurezza verranno destinati alla locazione e non saranno utilizzati direttamente a fini produttivi.

Questo il chiarimento reso dall’Agenzia delle Entrate (risoluzione 22/E) in seguito al quesito posto da una società.

Quesito

Una società dichiara di voler effettuare, a partire dall’anno 2017, interventi di miglioramento sismico sull’edificio di sua proprietà adibito ad attività produttive, situato in un Comune classificato in zona sismica 3.

Inoltre, la società precisa che l’immobile, già adibito ad uffici, a seguito della prevista ristrutturazione rimarrà in parte adibito ad uffici ed in gran parte sarà trasformato in residenziale, ma entrambe destinate alla locazione e non più all’uso diretto.

Pertanto, l’istante chiede se gli interventi di adeguamento antisismico che intende realizzare possono beneficiare della detrazione anche se le unità immobiliari risultanti dalla ristrutturazione saranno destinate alla locazione abitativa e commerciale e non all’utilizzo diretto ai fini produttivi da parte della società.

Il dubbio sulla circolare 29/E/2013

Il dubbio nasce in riferimento alla circolare 29/E/2013, che limita il beneficio alle abitazioni principali e alle attività produttive. In particolare, il documento stabilisce che le unità beneficiare della detrazione devono:

  • essere localizzate in zone sismiche ad alta pericolosità
  • essere adibite ad abitazione principale, ad attività produttive o, secondo la versione aggiornata, anche a fini residenziali

Il parere dell’Agenzia delle Entrate

Con la risoluzione 22/E l’Agenzia ricorda che con le ultime modifiche al dl 93/2013, ossia la legge 232/2016:

  • ha esteso i benefici anche agli immobili in zona sismica 3
  • ha ridotto alla metà il periodo di fruizione della detrazione
  • ha incluso anche gli immobili residenziali diversi dall’abitazione principale

Pertanto, essendo il sismabonus finalizzato a favorire la messa in sicurezza degli edifici per garantire l’integrità delle persone, l’agevolazione si applica anche quando i soggetti  Ires che possiedono l’immobile non lo utilizzano direttamente a fini produttivi, ma lo destinano a locazione.

Per l’Agenzia, l’ambito applicativo del sismabonus va inteso in senso ampio e viene, pertanto, confermata la detrazione.

Ultimo aggiornamento

16 Marzo 2018, 07:20