Sismabonus 110% e ristrutturazione con ampliamento: quando è agevolabile?
La risposta delle Entrate: ok al sismabonus 110% se l’ampliamento è effettuato con la demolizione e ricostruzione; in caso contrario l’agevolazione è solo sull’edificio esistente
Data:
20 Settembre 2021
Con la risposta n. 567/2021 l’Agenzia delle Entrate chiarisce come funziona il sismabonus 110% nel caso in cui, nell’ambito di un intervento edilizio, è stato realizzato un ampliamento volumetrico mediante interventi antisismici e di riqualificazione energetica.
In particolare, ribadisce che se l’edificio esistente non viene demolito, l’ampliamento non può rientrare nell’intervento di ristrutturazione e, classificandosi come nuova costruzione, NON gode di alcuna agevolazione.
Il Fisco ha, inoltre, fornito chiarimenti su:
- asseverazione tardiva;
- interventi di efficientamento energetico, come la redazione dell’APE;
- limiti di spesa su cui calcolare la detrazione fiscale.
Quesito
Un’associazione sportiva dilettantistica (ASD), iscritta al CONI, rappresenta di aver intenzione di realizzare dei lavori sull’impianto sportivo che gestisce, al fine di migliorarne le prestazioni energetiche e la fruibilità dei servizi resi.
Si tratta di interventi di isolamento termico, come la sostituzione dell’impianto termico, e di lavori antisismici sugli spogliatoi.
In base al permesso di costruire, richiesto a dicembre 2019 e rilasciato a gennaio 2020, i lavori in questione si qualificano come un intervento di “ristrutturazione con ampliamento”, ma senza demolizione e ricostruzione dell’edificio esistente.
Pertanto, l’associazione istante chiede se è possibile:
- usufruire dell’agevolazione (il Superbonus) anche per i lavori da realizzare sull’ampliamento, non solo sulla parte esistente;
- presentare in un secondo momento l’asseverazione antisismica, non avendola presentata contestualmente al titolo abilitativo;
- avere chiarimenti in merito al calcolo dei limiti di spesa su cui calcolare l’agevolazione e sulle spese agevolabili.
Sismabonus 110% e ampliamento volumetrico
In base alle modifiche introdotte dal decreto Semplificazioni 2020 (legge n. 120/2020) è possibile usufruire del sismabonus 110% per gli interventi realizzati attraverso lavori di demolizione e ricostruzione con ampliamento, inquadrabili come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1 lettera d) del Testo Unico dell’edilizia (dpr n. 380/2001).
Infatti, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, numero 2 della legge n. 120/2020, gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendono i lavori di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche. In tal caso sono agevolabili tutte le spese sostenute per l’intervento, sia quelle riferite alla volumetria preesistente, sia quelle relative alla parte ampliata.
Tuttavia, l’Agenzia ha chiarito che le novità introdotte dal decreto Semplificazioni valgono solo per le ristrutturazioni realizzate con demolizione e ricostruzione dell’edificio. In merito al bonus ristrutturazioni la circolare n. 7/E/2021 ribadisce, infatti, che:
se la ristrutturazione avviene con ampliamento senza demolizione dell’edificio esistente, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento si qualifica come nuova costruzione.
Con la risposta in esame, l’Agenzia ha aggiunto che questi chiarimenti si applicano anche agli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico e al risparmio energetico agevolati con il Superbonus.
Sismabonus 110% e asseverazione tardiva
In riferimento al secondo quesito, l’Agenzia delle Entrate ricorda che ai sensi del dm n. 58/2017 l’asseverazione, che attesta appunto l’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, deve essere allegata al progetto al momento della richiesta del titolo abilitativo; condizione modificata dal dm n. 24/2020 che, invece, ha stabilito che l’asseverazione deve essere presentata tempestivamente, ossia prima dell’inizio dei lavori, e quindi anche successivamente alla presentazione del titolo abilitativo.
Nel caso in esame, il titolo abilitativo è stato presentato a gennaio 2019, quando era in vigore la vecchia normativa (dm n. 58/2017) che prescriveva la presentazione dell’asseverazione contestualmente al titolo abilitativo: pertanto l’associazione non ha diritto né al sismabonus 110% né al sismabonus tradizionale, neanche sull’edificio esistente.
Superbonus 110% e APE
Alla luce di quanto detto, l’associazione può accedere al Superbonus solo per gli interventi di efficientamento energetico realizzati sulla volumetria preesistente, a condizione che i locali, prima dell’intervento, siano dotati di un impianto di climatizzazione invernale: è necessario mantenere separata la contabilizzazione delle spese relative alla parte preesistente e quelle riferite all’ampliamento.
Per la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE), viene chiarito che gli spogliatoi NON sono una parte indipendente del complesso sportivo e, pertanto, l’APE ante e post-intervento deve riguardare l’intero immobile, non solo la parte adibita a spogliatoi.
Superbonus 110% e limiti di spesa
Infine, in merito alla corretta determinazione del limite di spesa su cui calcolare la detrazione, il documento ha chiarito che l’immobile in esame risulta composto da 2 unità immobiliari (prima dell’inizio dei lavori è stato sottoposto, infatti, a frazionamento); per cui il limite di spesa è di:
- 80.000 euro (ossia 40.000 euro per ciascuna delle 2 unità immobiliari) per l’isolamento termico;
- 40.000 euro (ossia 20.000 euro per le 2 unità immobiliari) per la sostituzione degli impianti.
Ultimo aggiornamento
20 Settembre 2021, 17:23