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Serve il permesso di costruire per installare un dehor?

Il Tar Lombardia chiarisce che per l’installazione di un dehor, non stagionale a supporto di un’attività commerciale, serve il permesso di costruire

Data:
6 Dicembre 2019

Il Tar Lombardia chiarisce che per l’installazione di un dehor, non stagionale a supporto di un’attività commerciale, serve il permesso di costruire

Con la sentenza n. 990/2019 del Tar Lombardia viene ribadito che per installare un dehor, che soddisfi un’esigenza stabile nel tempo, a supporto di un’attività commerciale, serve il permesso di costruire.
Il Tribunale, inoltre, sottolinea che un dehor non può essere considerato una pertinenza.

I fatti in breve
Il titolare di una enoteca si vede recapitare un’ordinanza di demolizione, da parte del Comune, avente ad oggetto interventi eseguiti in assenza del permesso di costruire.
In particolare il Comune contestava la realizzazione/installazione del manufatto antistante l’attività di ristorazione (dehor), ove erano collocati tavolini e sedie utilizzati per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto realizzato in assenza di titolo edilizio.
Il manufatto abusivo è descritto dall’Amministrazione come.
una struttura autonoma che costituisce, delimita e arreda uno spazio per il ristoro all’aperto, annesso al locale di pubblico esercizio di somministrazione insediato in sede fissa adibita a dehors permanente semichiuso, realizzato con elementi in legno (montanti, travi e travetti), avente dimensioni esterne di m 13,55 X 8,60.
(…) La struttura è semichiusa lateralmente da tende in tessuto e tende saliscendi plastificate a delimitazione dell’ambito, poggia su suolo pavimentato, non è ancorata, ma ha caratteri di solidità.
Per il proprietario:
il dehors non è una struttura autonoma e utilizzabile indipendentemente rispetto all’enoteca, non ha carattere permanente poiché può essere facilmente e velocemente rimosso, non è munito di solaio ma solo di un telo per il riparo degli avventori dalle intemperie, non è chiuso su tutti i lati ed è privo di riscaldamento.
Il manufatto sarebbe, quindi, ascrivibile agli interventi liberi previsti dall’articolo 6, comma 2, lettera b) del d.P.R. 380/2001, ovvero alle “opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni”.
La sentenza del Tar
Il Tribunale evidenzia come in merito alla dedotta precarietà del manufatto:
l’asserita “facile amovibilità” nonché la mancanza di impianto di riscaldamento non costituiscono elementi idonei a conferire al dehor le caratteristiche di un’opera precaria, atteso che tale struttura non ha un utilizzo contingente e limitato nel tempo, ma è destinata a soddisfare bisogni duraturi e non provvisori attraverso la permanenza nel tempo della sua funzione, come è dimostrato nei fatti dalla circostanza che lo stesso viene mantenuto in loco e viene utilizzato da più di 7 anni.
Inoltre in merito alla natura pertinenziale del dehor il Tribunale aggiunge che:
Va esclusa, inoltre, l’asserita valenza puramente pertinenziale del manufatto, in relazione al suo stretto collegamento con l’edificio principale, atteso che, per il suo impatto volumetrico, la veranda attrezzata incide significativamente e in modo permanente sull’assetto edilizio dell’enoteca, del quale amplia la superficie e la volumetria utile.

Ultimo aggiornamento

7 Luglio 2020, 10:36