Serre: edilizia libera o permesso di costruire?
La qualificazione urbanistica e la necessità del titolo abilitativo cambia a seconda che siano fisse, mobili, temporanee, permanenti
Data:
25 Luglio 2023
Una serra con basamento in calcestruzzo che fuoriesce dal terreno e dotata di impiantistica (riscaldamento a caldaia, impianto elettrico e idrico) smentisce la temporaneità della installazione e la sua la rimovibilità, a nulla rilevando che detto basamento sia stato realizzato successivamente alla struttura telonata della serra. Pertanto, necessita di permesso di costruire per essere installata.
Lo ha chiarito il Consiglio di Stato nella sentenza 7019/2023 dello scorso 18 luglio, dove si chiarisce quando una serra si può definire ‘mobile’ e rientrare, quindi, in regime di edilizia libera ex art.6 comma 1 del dpr 380/2001.
La sentenza si riferisce nello specifico al caso del respingimento di un’istanza per il rilascio di titolo edilizio in sanatoria riferito alla realizzazione, su un fondo di proprietà, di serre mobili e di una casetta in legno destinata a ricovero per attrezzi.
I tipi di serre: fisse, mobili, temporanee
Palazzo Spada inizia affermando che, ai sensi del richiamato art. 6 comma 1 del dpr 380/2001 «sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: … e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola».
L’installazione in questione presenta un basamento in calcestruzzo che fuoriesce dal terreno ed è dotata di impiantistica (riscaldamento a caldaia, impianto elettrico e idrico): consistenza che smentisce sia la tanto affermata temporaneità della installazione che la sua la rimovibilità, a nulla rilevando che detto basamento sia stato realizzato successivamente alla struttura telonata della serra.
Irrilevante è, inoltre, il richiamo all’art. 6 della L.R. n. 24/1985 in quanto applicabile alle serre a condizione che siano volte alla sola «protezione o forzatura delle colture» mentre, nel caso di specie, come evidenziato, si è in presenza di manufatti non temporanei destinati anche ad uso commerciale e ricovero di mezzi.
Ciò premesso, il Consiglio di Stato rileva altresì che, ai sensi dell’art.3, comma 1, lettera e. 5) del dpr 380/2001 nel testo ratione temporis vigente, è qualificabile come nuova costruzione ogni «installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee».
Il criterio funzionale per le opere temporanee
Il successivo articolo 6, comma 2, lettera b) include invece nell’attività edilizia libera «le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni».
Sul punto la giurisprudenza ha già avuto modo di affermare che il carattere precario del manufatto debba essere riconosciuto «in ragione del c.d. criterio funzionale – secondo cui un’opera se è realizzata per soddisfare esigenze che non sono temporanee (come nel caso di specie in cui i manufatti sono stabilmente funzionali alle esigenze dell’impresa) non può beneficiare del regime proprio delle opere precarie anche quando le opere sono state realizzate con materiali facilmente amovibili – abbia correttamente qualificato le opere come nuova costruzione, per la quale è necessario il preventivo rilascio del titolo edilizio» (Cons. St., Sez. VI, 3 gennaio 2022, n. 8).
Ne deriva che la natura precaria di un manufatto deve ricavarsi dalla concreta destinazione impressa allo stesso e dall’uso cui viene effettivamente destinato non rilevando la circostanza che per caratteristiche costruttive sia smontabile e/o non permanentemente infisso al suolo.
La giurisprudenza ha, infatti, precisato, che: «la precarietà dell’opera, che esonera dall’obbligo del possesso del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e. 5, D.P.R. n. 380 del 2001, postula infatti un uso specifico e temporalmente delimitato del bene e non ammette che lo stesso possa essere finalizzato al soddisfacimento di esigenze (non eccezionali e contingenti, ma) permanenti nel tempo. Non possono, infatti, essere considerati manufatti destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee quelli destinati a un’utilizzazione perdurante nel tempo, di talché l’alterazione del territorio non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante» (Cons. Stato, Sez. VII, 12 dicembre 2022, n.10847, Cons. Stato, VI, 3 giugno 2014, n. 2842, Cons. Stato, Sez. VI, 4 settembre 2015, n. 4116).
Questa serra è fissa e soddisfa esigenze permanenti
Nel caso di specie, come si evince dai rilievi fotografici allegati dal Comune, l’opera è stabilmente posizionata sul suolo su un basamento di calcestruzzo che ne integra la pavimentazione, palesando il carattere non meramente precario e temporaneo dell’installazione.
Quanto al profilo funzionale, è indubbio che la stessa sia destinata a soddisfare esigente non temporanee ma permanenti, essendo la stessa struttura utilizzata, oltre che per la coltivazione, anche quale infrastruttura destinata all’esercizio dell’attività commerciale di vendita di piante ed altri prodotti (vasi e fioriere) da parte della Società.
Ultimo aggiornamento
25 Luglio 2023, 21:16