Sportello Unico per l'Edilizia

Serre ed avanserre: quale titolo edilizio occorre?

La Cassazione chiarisce i casi in cui serre ed avanserre necessitano di permesso di costruire e quando invece ricadono negli interventi di edilizia libera Con la sentenza n.

Data:
22 Novembre 2018

La Cassazione chiarisce i casi in cui serre ed avanserre necessitano di permesso di costruire e quando invece ricadono negli interventi di edilizia libera

Con la sentenza n. 50649/2018 della Corte di Cassazione si forniscono utili chiarimenti in merito al titolo abilitativo eventualmente necessario per serre ed avanserre.

In particolare, si ribadisce la distinzione nei seguenti due casi:

  • serre ed avanserre “mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura” che ricadono nella lista di interventi in edilizia libera per cui non è necessario nessun documento
  • serre ed avanserre  “di diversa consistenza e destinazione” ed aventi “requisiti di stabilità o di rilevante consistenza” , per cui è necessario il permesso di costruire (ad es. nel caso vi siano fondazioni e platee in cemento)

I fatti in breve

I proprietari di un’azienda agricola realizzavano in zona sismica un impianto di serricoltura in assenza di permesso di costruire, senza darne preavviso scritto allo sportello unico, senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico regionale e senza direzione lavori da parte di un professionista abilitato.

In particolare, realizzavano una struttura assimilabile ad una “avanserra” delle dimensioni di m. 20 x 18, avente altezze comprese tra m. 4,20 e 6,20, con struttura portante metallica bullonata su piastre ancorate su piattaforma in cemento di spessore di cm. 30, coperture in telone in PVC opaco e tamponamenti in pannelli prefabbricati coibentati.

All’interno della struttura erano presenti impianti tecnologici ed attrezzature funzionali al processo produttivo, quali:

  • una cella frigorifera
  • un prefabbricato ospitante ufficio, servizi igienici e spogliatoi
  • impiantistica di tipo industriale e sotto-servizi per la regimentazione delle acque

I proprietari, a seguito di provvedimenti comunali, basavano la loro difesa su una circolare attuativa dell’assessorato regionale all’agricoltura che:

 consentirebbe la realizzazione della “avanserra”, della quale fornisce una definizione alla quale risponderebbero le opere realizzate, mentre l’unica opera muraria sarebbe la piattaforma di cemento alla quale la struttura portante era ancorata con bulloni, che, però, non supererebbe il piano di campagna, trattandosi di pavimento di calpestio esplicitamente ammesso dall’articolo 3, comma 1 del dPR 380/2001

In primo grado i proprietari vedevano accogliere il proprio ricorso, mentre in Appello la sentenza veniva ribaltata, dando ragione al Comune. Pertanto i proprietari presentavano ricorso in Cassazione.

I giudici premettevano che:

le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola rientrano, ai sensi dell’articolo 6, d.P.R. 380\01, tra le ipotesi di attività edilizia libera, mentre per quelle di diversa consistenza e destinazione, la giurisprudenza di questa Corte è unanime nel ritenere la necessità del permesso di costruire, assumendo rilevanza decisiva la presenza di requisiti di stabilità o di rilevante consistenza, tale da alterare in modo duraturo l’assetto urbanistico – ambientale.

La Cassazione, inoltre, precisava che:

  • le disposizioni legislative regionali, espressione del potere concorrente con quello dello Stato in materia urbanistica, non devono collidere con i principi fondamentali dettati in materia edilizia-urbanistica dalla legislazione statale
  • la sola realizzazione della platea in cemento assume rilievo ai fini urbanistici, necessita quindi di permesso di costruire, sulla base di quanto disposto dal T.U. dell’edilizia, che lo prevede per quegli interventi che incidono sul tessuto urbanistico del territorio, determinando una trasformazione in via permanente del suolo inedificato

Ultimo aggiornamento

22 Novembre 2018, 23:57