Serra mobile stagionale: i requisiti per rientrare nell’edilizia libera
Consiglio di Stato: ciò che caratterizza la serra non è solo la “attitudine ad essere periodicamente rimossa e reistallata”, ma anche e soprattutto la sua effettiva e periodica rimozione
Data:
19 Giugno 2023
Le serre stagionali, per rientrare nell’edilizia libera, devono soddisfare precisi requisiti.
Lo afferma il Consiglio di Stato nella sentenza 4934/2023 dello scorso 18 maggio, relativa all’ordinanza di demolizione di una serra, realizzata in assenza di titolo edilizio.
Secondo i ricorrenti la serra sarebbe rientrata nell’alveo dell’edilizia libera, mentre il TAR competente aveva confermato la decisione del comune e così si arrivata al Consiglio di Stato.
Serre mobili stagionali: le condizioni per l’edilizia libera
Palazzo Spada evidenzia che l’art. 6, comma 1, lett. e) del dpr 380/2001 prevede, tra le attività di “edilizia libera”, le “serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola”.
Come la giurisprudenza ha da tempo affermato, un impianto serricolo, in quanto tale, è estraneo al regime della concessione qualora sia funzionale allo svolgimento dell’attività agricola” (Cons. Stato, Sez. VI, 24 aprile 2017 n. 1912) e non abbia “requisiti di stabilità o di rilevante consistenza, tali da alterare in modo duraturo l’assetto urbanistico-ambientale” (Cons. Stato, Sez. VI, 3 gennaio 2022 n. 4 e 15 aprile 2019 n. 2438).
In definitiva, le condizioni perché un manufatto definibile come “serra” possa rientrare nella attività libera sono:
- l’assenza di opere in muratura, ossia di manufatti la cui rimozione ne implichi necessariamente la demolizione;
- la stagionalità, ossia l’attitudine ad essere periodicamente rimossa e reistallata, con la conseguenza che, essendovi la prospettiva della rimessione in pristino, lo stato dei luoghi non può dirsi definitivamente modificato.
Si evidenzia inoltre che se l’assenza di muratura risulta necessaria quale prova evidente (e prospettica, all’atto della realizzazione) della semplice e periodica amovibilità del manufatto (alla quale la presenza di muratura, invece, risulterebbe ovviamente ostativa), la stagionalità qualifica, appunto, la temporaneità o, se si vuole, la “periodicità” della presenza del manufatto sul territorio.
La caratterizzazione della serra
Insomma: quello che, più precisamente, caratterizza la serra è non solo – come affermato in sentenza – la “attitudine ad essere periodicamente rimossa e reistallata”, ma anche e soprattutto la sua effettiva e periodica rimozione: solo in questo modo, infatti, la serra non costituisce una alterazione stabile, permanente del territorio (come tale abbisognevole di titolo edilizio), ma un intervento temporalmente definito (ancorché destinato a ripresentarsi nel tempo).
Quindi, mentre all’atto della realizzazione della serra assume un ruolo rilevante l’assenza di muratura, in epoca successiva ciò che rileva è la prova della stagionalità, offerta dalle già intervenute, periodiche rimozioni; prova che deve essere offerta dall’interessato, in quanto afferente ad un elemento che integra la riconducibilità del manufatto a serra e, dunque, la sua esclusione dall’esigenza di idoneo titolo edilizio.
Nel caso di specie si è constatata la presenza di una serra, ma, al di là delle caratteristiche costruttive della stessa, né in quella sede (dove, peraltro, l’appellante “ha dichiarato di voler procedere alla demolizione”), né in seguito, si è offerta prova della temporanea rimozione della stessa, tale da comprovarne la stagionalità.
Ultimo aggiornamento
19 Giugno 2023, 22:22