Sportello Unico per l'Edilizia

SCIA (segnalazione certificata inizio attività), modello PDF editabile

È stato siglato in Conferenza Unificata del 4 maggio 2017 l’accordo tra Governo, Regioni ed enti locali sull’adozione dei modelli unificati e standardizzati per edilizia e attività commerciali.

Data:
25 Giugno 2017

È stato siglato in Conferenza Unificata del 4 maggio 2017 l’accordo tra Governo, Regioni ed enti locali sull’adozione dei modelli unificati e standardizzati per edilizia e attività commerciali. Il testo dell’accordo, con i relativi modelli unificati per edilizia e attività commerciali, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017 – Suppl. Ordinario n. 26.

Secondo le nuove regole introdotte dal decreto SCIA 2 (dlgs 222/2016), che modifica il testo unico dell’edilizia, gli enti adotteranno una sola modulistica per l’intero territorio nazionale, valida per:

  • interventi edilizi (ristrutturazioni, manutenzioni, ecc.)
  • apertura di attività commerciali

Inoltre, non potranno più essere richieste le seguenti documentazioni:

  • certificati, atti e documenti già in possesso dell’amministrazione (certificazioni relative ai titoli di studio o professionali, alcune attività, la certificazione antimafia, etc.), ma solo gli elementi che consentano all’amministrazione di acquisirli o di effettuare i relativi controlli, anche a campione
  • dati e adempimenti che derivano da “prassi amministrative”, ma non sono espressamente previsti dalla legge (es: certificato di agibilità dei locali per l’avvio di un’attività commerciale o produttiva). Sarà sufficiente una semplice dichiarazione di conformità ai regolamenti urbanistici, igienico sanitari, etc.
  • autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni preliminari all’avvio dell’attività commerciale

Sarà sufficiente presentare le altre segnalazioni o comunicazioni in allegato alla Scia unica (Scia più altre segnalazioni o comunicazioni) o la domanda di autorizzazioni in allegato alla Scia condizionata (Scia più autorizzazioni).

I moduli unici approvati dalla Conferenza unificata sono i seguenti:

  • modello SCIA per l’agibilità (segnalazione certificata per l’agibilità)
  • modello CIL (comunicazione inizio lavori)
  • modello CILA (comunicazione inizio lavori asseverata)
  • modello CFL (comunicazione fine lavori)
  • modello SCIA (segnalazione certificata inizio attività)
  • modello SCIA alternativa

Resta invece invariato il modello per la richiesta di permesso di costruire.

Obbligo di adeguamento al 30 giugno 2017

Le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno l’obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 30 giugno 2017 i moduli unificati e standardizzati, adottati con il presente accordo e adattati, ove necessario, dalle Regioni in relazione alle specifiche normative regionali entro il 20 giugno 2017.

Segnalazione certificata inizio attività

La SCIA (segnalazione certificata inizio attività) è disciplinata dall’art. 22 del dpr 380/2001.

Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente:

  1. gli interventi di manutenzione straordinaria, qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio
  2. gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio
  3. gli interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli ove è necessario il permesso di costruire

Sono realizzabili mediante SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.

Sono realizzabili mediante SCIA (segnalazione certificata d’inizio attività) e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.

SCIA (segnalazione certificata inizio attività), come compilare il modulo unificato

I dati da inserire per la compilazione della SCIA sono i seguenti:

  1. dati anagrafici del titolare (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, ecc.)
  2. dati ditta (nome, partita IVA, codice fiscale, indirizzo, ecc.)
  3. dati del del procuratore/delegato
  4. dichiarazione ai sensi dell’art. 76 del dpr 445/2000 relative a:
    • titolarità dell’intervento
    • opere su parti comuni o modifiche esterne (le opere da realizzarsi non riguardano parti comuni oppure riguardano parti comuni)
  5. qualificazione dell’intervento
  6. data di inizio
  7. individuazione del tipo di SCIA:
    • SCIA
    • SCIA unica
    • SCIA condizionata
  8. dichiarazione che l’intervento, descritto nella relazione di asseverazione, riguarda:
  • intervento di manutenzione straordinaria (pesante), restauro e risanamento conservativo (pesante) e ristrutturazione edilizia (leggera) (dpr 380/2001, articolo 22, comma 1, articolo 3, comma 1, lett. b), c) e d). Punti 4, 6 e 7 della Sezione II – EDILIZIA – della Tabella A del dlgs 222/2016)
  • intervento in corso di esecuzione, con pagamento di sanzione (dpr 380/2001, articolo 37, comma 5), e pertanto si allega sanatoria dell’intervento realizzato in data conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della presentazione della segnalazione (dpr 380/2001, articolo 37, comma 4. Punto 41 della Sezione II – EDILIZIA – della Tabella A del dlgs 222/2016), pertanto si allega:
  • variante in corso d’opera a permesso di costruire che non incide sui parametri urbani e non costituisce variante essenziale (dpr 380/2001, art. 22, commi 2, 2-bis. Punti 35 e 36 della Sezione II – EDILIZIA – della Tabella A del dlgs 222/2016)
  1. localizzazione dell’intervento (indirizzo e dati catastali)
  2. regolarità urbanistica e precedenti edilizi
  3. calcolo del contributo
  4. tecnici incaricati
  5. imprese esecutrici
  6. rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
  7. rispetto dei diritti di terzi
  8. rispetto della normativa sulla privacy

SCIA – Relazione tecnica di asseverazione 

Il progettista deve effettuare una serie di dichiarazioni e asseverazioni già contenute nella seconda parte del modello che costituisce la “Relazione tecnica di asseverazione” della SCIA.

Il progettista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità, ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 e di quelle di cui all’art. 19, comma 6, della legge n. 241/1990, sotto la propria responsabilità, effettua le seguenti dichiarazioni:

  • tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere:
    • interventi di manutenzione straordinaria (pesante) di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) del dpr 380/2001, che riguardino le parti strutturali dell’edificio (Attività n. 4, Tabella A, Sez. II del dlgs 222/2016, art. 22 comma 1, lettera a) del d.P.R. n. 380/2001 )
    • interventi di restauro e risanamento conservativo (pesante) di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) del dpr 380/2001, qualora riguardino parti strutturali dell’edificio (Attività n. 6, Tabella A, Sez. I del dlgs 222/2016, art. 22 comma 1, lettera b) del dpr 380/2001)
    • interventi di ristrutturazione edilizia (leggera) di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) del dpr 380/2001, rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediate un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, ad esclusione dei casi di cui all’art. 10 comma 1 lettera c) del dpr 380/2001 (Attività n. 7, Tabella A, Sez. II del dlgs 222/2016, art. 22 comma 1 lettera c) del dpr 380/2001)
    • varianti in corso d’opera a permessi di costruire, di cui all’articolo 22, commi 2 e 2-bis del dpr 380/2001, che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, e che non comportano mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d’uso, che non modificano la categoria edilizia e non alterano la sagoma dell’edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire o che non presentano i caratteri delle variazioni essenziali (Attività n. 35 e n. 36, Tabella A, Sez. II del dlgs 222/2016)
    • sanatoria dell’intervento realizzato, conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della segnalazione, i sensi dell’articolo 37, comma 4 del dpr 380/2001 (Attività n. 41, Tabella A, Sez. II del dlgs 222/2016)
  • descrizione dei lavori da eseguire
  • dati geometrici dell’immobile oggetto di intervento (volume, superficie e numero di piani)
  • strumentazione urbanistica comunale vigente e in salvaguardia
  • superamento delle barriere architettoniche
  • sicurezza degli impianti
  • contenimento dei consumi energetici

 

Il tecnico effettua, inoltre, altre segnalazioni/comunicazioni, relative a:

  • tutela dall’inquinamento acustico
  • produzione di materiali di risulta
  • prevenzione incendi
  • amianto
  • conformità igienico-sanitaria
  • interventi strutturali e/o in zona sismica

Sono previste, poi, tutta una serie di dichiarazioni in merito all’eventuale autorizzazione paesaggistica, ossia alla:

  • tutela ecologica (vincolo idrogeologico, vincolo idraulico, rete “Natura 2000” e valutazione d’incidenza,  fascia di rispetto cimiteriale, aree a rischio di incidente rilevante, ecc.)
  • tutela funzionale (eventuale presenza di vincoli stradali o ferroviari, elettrodotti, gasdotti, ecc.)

Il tecnico, dunque, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo, consapevole di essere passibile dell’ulteriore sanzione penale nel caso di falsa asseverazione circa l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 dell’art. 19 della l. n. 241/90,  assevera la conformità delle opere, compiutamente descritte negli elaborati progettuali, a:

  • strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati
  • Regolamento edilizio comunale
  • Codice della strada
  • Codice civile

e che le stesse rispettano le norme di sicurezza e igienico/sanitarie e le altre norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia.

Il modello riporta poi un quadro riepilogativo di tutta la documentazione allegata alla SCIA e la richiesta di acquisizione di atti di assenso (SCIA condizionata).

Infine, occorre specificare i vari soggetti coinvolti:

  • altri titolari
  • tecnici incaricati:
    • Progettista delle opere architettoniche
    • Direttore dei lavori delle opere architettoniche
    • Progettista delle opere strutturali
    • Direttore dei lavori delle opere strutturali
    • Altri tecnici incaricati
  • Dati sulle imprese esecutrici

Ultimo aggiornamento

25 Giugno 2017, 06:21