SCIA o permesso di costruire: quale titolo occorre per un muro di cinta?
La realizzazione di un muro di cinta di modesta altezza non richiede permesso di costruire.
Data:
14 Gennaio 2016
La realizzazione di un muro di cinta di modesta altezza non richiede permesso di costruire.
La sentenza 10/2016 del Consiglio di Stato chiarisce quali sono i criteri per stabilire se un’opera non espressamente prevista dal testo unico sull’edilizia necessita o meno di permesso di costruire.
Il caso in esame riguarda la costruzione di un semplice muretto di recinzione in cemento armato, a supporto della rete metallica posta a divisione di 2 lotti in un’area industriale.
Ritenuta l’opera abusiva, l’Amministrazione emana provvedimento di demolizione nei confronti dell’interessato che, a sua volta, presenta ricorso al TAR.
I giudici di primo grado, ritenendo che il muro divisorio non potesse qualificarsi come semplice muro di contenimento del terreno ma come “nuova costruzione”, respingono il ricorso presentato.
Avverso a tale sentenza il ricorrente propone ricorso al Consiglio di Stato che ribalta quanto stabilito dal TAR.
Il Testo Unico dell’edilizia non contiene indicazioni precise circa il titolo edilizio richiesto per la realizzazione del muro di cinta pertanto, secondo l’orientamento del Consiglio di Stato, più che alla tipologia di intervento edilizio occorre far riferimento all’impatto effettivo che le opere generano sul territorio.
In pratica l’intervento edilizio va qualificato quale nuova costruzione (con relativo rilascio dei necessari titoli abilitativi) se è in grado di determinare significative trasformazioni urbanistiche e edilizie.
Il muretto in esame supera di poco il piano di campagna e comporta un impatto di scarsa trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.
Sulla base di quanto espresso dai giudizi di Palazzo Spada, la realizzazione di muri di cinta di modesti corpo e altezza, che non superano la soglia della “trasformazione urbanistico-edilizia”, non richiede il permesso di costruire ma è generalmente assoggettabile al solo regime della SCIA.
Ultimo aggiornamento
14 Gennaio 2016, 21:33