SCIA: il termine massimo di durata temporale è 3 anni
Tar Molise: avendo la SCIA sostituito la DIA, si deve fare genericamente riferimento al termine di efficacia di tre anni Con sentenza 226/2018 dello scorso 23 aprile, il Tar Molise ha chiarito che il termine di durata temporale della segnalazione certificata di inizio attivià è di 3 anni.
Data:
12 Maggio 2018
Tar Molise: avendo la SCIA sostituito la DIA, si deve fare genericamente riferimento al termine di efficacia di tre anni
Con sentenza 226/2018 dello scorso 23 aprile, il Tar Molise ha chiarito che il termine di durata temporale della segnalazione certificata di inizio attivià è di 3 anni.
I titoli abilitativi edilizi (permesso di costruire, DIA, SCIA, CIL e CILA), hanno ricordato i giudici amministrativi, hanno una durata limitata nel tempo e, tuttavia, esistono casi in cui è possibile la proroga dell’inizio e dell’ultimazione dei lavori.
Nel caso di specie, il problema della controversia riguarda il protrarsi del termine di ultimazione dei lavori edilizi, per effetto degli interventi sopravvenuti in successione, sulla base di ben cinque segnalazioni certificate di inizio di attività (SCIA), con la conseguenza di creare problematiche in merito alla scadenza per il pagamento dei costi di costruzione.
I giudici amministrativi evidenziano che, ai sensi dell’art. 19 della legge 241/1990 e degli artt. 22 e 23-bis del dpr 380/2001, la SCIA soggiace ai seguenti termini:
- per l’inizio lavori, la decorrenza è immediatamente dopo la presentazione della SCIA medesima (o subito dopo l’acquisizione di eventuali atti di assenso o pareri);
- per la fine dei lavori non è espressamente specificato il termine della SCIA (né dal dpr 380/2001, né dalla legge 241/1990) e, tuttavia, si ritiene che, avendo la SCIA sostituito la DIA, si debba fare genericamente riferimento al termine di efficacia di tre anni.
Per la SCIA, com’è noto, non è possibile chiedere una proroga ma la realizzazione della parte non ultimata di intervento è subordinata a una nuova SCIA. Ciò nondimeno, la SCIA in variante rispetto a un precedente permesso di costruire produce necessariamente l’effetto di far slittare i termini di ultimazione del presupposto permesso di costruire.
Nel caso si specie, se il comune riconosce – sia pure implicitamente – la non decadenza dell’originario titolo edilizio, non può poi negare che la proroga del termine di ultimazione dei lavori di costruzione edilizia per effetto di sopravvenute SCIA possa e debba incidere anche sul termine ultimo di pagamento del contributo di costruzione.
In allegato, la sentenza 226/2018 del Tar Molise.
Ultimo aggiornamento
12 Maggio 2018, 00:29