SCIA alternativa (super SCIA), modello PDF editabile
È stato siglato in Conferenza Unificata del 4 maggio 2017 l’accordo tra Governo, Regioni ed enti locali sull’adozione dei modelli unificati e standardizzati per edilizia e attività commerciali.
Data:
25 Giugno 2017
È stato siglato in Conferenza Unificata del 4 maggio 2017 l’accordo tra Governo, Regioni ed enti locali sull’adozione dei modelli unificati e standardizzati per edilizia e attività commerciali. Il testo dell’accordo, con i relativi modelli unificati per edilizia e attività commerciali, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017 – Suppl. Ordinario n. 26.
Secondo le nuove regole introdotte dal decreto SCIA 2 (dlgs 222/2016), che modifica il testo unico dell’edilizia, gli enti adotteranno una sola modulistica per l’intero territorio nazionale, valida per:
- interventi edilizi (ristrutturazioni, manutenzioni, ecc.)
- apertura di attività commerciali
Inoltre, non potranno più essere richieste le seguenti documentazioni:
- certificati, atti e documenti già in possesso dell’amministrazione (certificazioni relative ai titoli di studio o professionali, alcune attività, la certificazione antimafia, etc.), ma solo gli elementi che consentano all’amministrazione di acquisirli o di effettuare i relativi controlli, anche a campione
- dati e adempimenti che derivano da “prassi amministrative”, ma non sono espressamente previsti dalla legge (es: certificato di agibilità dei locali per l’avvio di un’attività commerciale o produttiva). Sarà sufficiente una semplice dichiarazione di conformità ai regolamenti urbanistici, igienico sanitari, etc.
- autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni preliminari all’avvio dell’attività commerciale
Sarà sufficiente presentare le altre segnalazioni o comunicazioni in allegato alla Scia unica (Scia più altre segnalazioni o comunicazioni) o la domanda di autorizzazioni in allegato alla Scia condizionata (Scia più autorizzazioni).
I moduli unici approvati dalla Conferenza unificata sono i seguenti:
- modello SCIA per l’agibilità (segnalazione certificata per l’agibilità)
- modello CIL (comunicazione inizio lavori)
- modello CILA (comunicazione inizio lavori asseverata)
- modello CFL (comunicazione fine lavori)
- modello SCIA (segnalazione certificata inizio attività)
- modello SCIA alternativa
Resta invece invariato il modello per la richiesta di permesso di costruire.
Obbligo di adeguamento al 30 giugno 2017
Le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno l’obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 30 giugno 2017 i moduli unificati e standardizzati, adottati con il presente accordo e adattati, ove necessario, dalle Regioni in relazione alle specifiche normative regionali entro il 20 giugno 2017.
SCIA alternativa al permesso di costruire (super SCIA)
La SCIA (segnalazione certificata inizio attività) è disciplinata dall’art. 23 del dpr 380/2001.
In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attività:
- gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del dlgs 42/2004
- gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all’entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall’atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l’esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate
- gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici gene-rali recanti precise disposizioni plano-volumetriche
Gli interventi da realizzare mediante SCIA alterativa sono soggetti a contributo di costruzione.
Il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo per presentare la segnalazione certificata di inizio attività, almeno 30 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la segnalazione, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali.
Il progettista deve asseverare la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
La segnalazione certificata di inizio attività è corredata dall’indicazione dell’impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a 3 anni. La realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata a nuova segnalazione. L’interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la segnalazione certificata di inizio attività.
SCIA alternativa (super SCIA), come compilare il modulo unificato
I dati da inserire per la compilazione della SCIA sono i seguenti:
- dati anagrafici del titolare (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, ecc.)
- dati della ditta (nome, partita IVA, codice fiscale, indirizzo, ecc.)
- dati del del procuratore/delegato
- dichiarazione ai sensi dell’art. 76 del dpr 445/2000 relative a:
- titolarità dell’intervento
- presentazione della SCIA Alternativa al Permesso di Costruire/SCIA Unica/SCIA Condizionata
- qualificazione dell’intervento
- localizzazione dell’intervento
- opere su parti comuni o modifiche esterne
- regolarità urbanistica e precedenti edilizi
- calcolo del contributo di costruzione
- tecnici incaricati
- impresa esecutrice dei lavori
- rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- rispetto del diritto di terzi
- rispetto della normativa sulla privacy
SCIA alternativa (super SCIA) – Relazione tecnica di asseverazione
Il progettista deve effettuare una serie di dichiarazioni e asseverazioni contenute nella seconda parte del modello che costituisce la “Relazione tecnica di asseverazione” della SCIA.
Il progettista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità, ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 e di quelle di cui all’art. 19, comma 6, della legge n. 241/1990, sotto la propria responsabilità, effettua le seguenti dichiarazioni:
- Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere:
- interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni (Attività n. 8, Tabella A, Sez. II del dlgs 222/2016, art. 10 comma 1, lettera c) del dpr 380/2001)
- interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti (Attività n. 10, Tabella A, Sez. II del dlgs 222/2016)
- interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche (Attività n. 10, Tabella A, Sez. II deldlgs 222/2016)
- altri interventi individuati dalla legislazione regionale
- descrizione dei lavori da eseguire
- dati geometrici dell’immobile oggetto di intervento (volume, superficie e numero di piani)
- strumentazione urbanistica comunale vigente e in salvaguardia
- superamento delle barriere architettoniche
- sicurezza degli impianti
- contenimento dei consumi energetici
Il tecnico effettua, inoltre, altre segnalazioni/comunicazioni, relative a:
- tutela dall’inquinamento acustico
- produzione di materiali di risulta
- prevenzione incendi
- amianto
- conformità igienico-sanitaria
- interventi strutturali e/o in zona sismica
Sono previste poi tutta una serie di dichiarazioni in merito all’eventuale autorizzazione paesaggistica, alla:
- tutela ecologica (vincolo idrogeologico, vincolo idraulico, rete “Natura 2000” e valutazione d’incidenza, fascia di rispetto cimiteriale, aree a rischio di incidente rilevante, ecc.)
- tutela funzionale (eventuale presenza di vincoli stradali o ferroviari, elettrodotti, gasdotti, ecc.)
Il tecnico, dunque, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo, consapevole di essere passibile dell’ulteriore sanzione penale nel caso di falsa asseverazione circa l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 dell’art. 19 della l. n. 241/90, assevera la conformità delle opere, compiutamente descritte negli elaborati progettuali, a:
- strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati
- Regolamento edilizio comunale
- Codice della strada
- Codice civile
e che le stesse rispettano le norme di sicurezza e igienico/sanitarie e le altre norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia.
Il modello riporta poi un quadro riepilogativo di tutta la documentazione allegata alla SCIA e la richiesta di acquisizione di atti di assenso (SCIA condizionata).
Infine, occorre specificare i vari soggetti coinvolti:
- altri titolari
- tecnici incaricati:
- progettista delle opere architettoniche
- direttore dei lavori delle opere architettoniche
- progettista delle opere strutturali
- direttore dei lavori delle opere strutturali
- altri tecnici incaricati
- dati sulle imprese esecutrici
Ultimo aggiornamento
25 Giugno 2017, 06:29