Scala di collegamento tra piani: è vano tecnico
Secondo quanto stabilito dal Tar Campania con sentenza n.1894/19 la realizzazione della scala di collegamento tra piani è urbanisticamente irrilevante
Data:
6 Dicembre 2019
Secondo quanto stabilito dal Tar Campania con sentenza n.1894/19 la realizzazione della scala di collegamento tra piani è urbanisticamente irrilevante
Non è da considerarsi nuovo volume, ed è pertanto un vano tecnico urbanisticamente irrilevante, la scala di collegamento dal piano terreno al primo piano. Questo ha affermato il Tar Campania nella sentenza n.1894 del 12 novembre 2019.
La sentenza del Tar
Nel dettaglio i giudici amministrativi sono stati chiamati a decidere in merito al ricorso presentato dal proprietario di un manufatto contro l’ordinanza del comune in cui, tra l’altro, veniva ingiunta la demolizione di una scala di collegamento dal piano terra al primo piano composta da n. 12 gradini delle dimensioni cm. 75 di lunghezza, cm. 26 di larghezza e cm. 12 di altezza, ordinanza adottata in virtù di quanto previsto dall’art. 31 del dpr 380/2001.
Per i giudici amministrativi campani, anche e soprattutto in considerazione delle sue modeste dimensioni, questo tipo di scala non determina la creazione di nuove superfici o volumi, essendo piuttosto qualificabile in termini di vano tecnico, urbanisticamente irrilevante, in quanto priva di qualsiasi autonomia funzionale ed inidonea a determinare un aggravio del carico urbanistico, giacché esaurisce la sua finalità nel rapporto funzionale con l’edificio principale.
Se tale scala è stata realizzata senza l’autorizzazione paesaggistica in zona vincolata, non è abuso edilizio ed è soggetta, eventualmente, a valutazione di compatibilità paesaggistica postuma che la Soprintendenza dovrà effettuare per legge (art. 167, comma 4 lett. a dlgs. 42/2004).
In relazione a questo intervento, così come in relazione all’intervento relativo all’apertura di un vano porta, la Soprintendenza avrebbe dovuto effettuare la valutazione di compatibilità paesaggistica postuma, piuttosto che escludere, come ha sostanzialmente fatto, la stessa procedibilità dell’istanza, con conseguente illegittimità tanto del parere negativo da quest’ultima reso quanto della successiva ordinanza di demolizione adottata dal comune.
Ultimo aggiornamento
7 Luglio 2020, 10:36