Ristrutturazione edilizia leggera e pesante: differenze e titoli abilitativi necessari
Tar Napoli: la ristrutturazione pesante richiede il permesso di costruire, poiché può comportare un impatto urbanistico rilevante
Data:
18 Ottobre 2024
Con sentenza 4789/2024, il TAR Napoli si è occupato della distinzione tra ristrutturazione edilizia leggera e pesante, che influisce sui titoli abilitativi necessari e sulle sanzioni nel caso di abuso edilizio.
Nello specifico, sono state impugnate due ordinanze di demolizione per opere abusive realizzate in un immobile, che comprendevano la modifica della distribuzione degli spazi interni, la chiusura di un terrazzo, la trasformazione di un balcone in finestra, l’installazione di una veranda e la costruzione di tettoie.
Il ricorrente sosteneva che questi interventi rientrassero nella ristrutturazione edilizia leggera, soggetta a SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), senza necessità di un permesso di costruire.
Ristrutturazione edilizia leggera
La ristrutturazione leggera – precisa il TAR – include interventi che non modificano la struttura portante dell’edificio, come la diversa distribuzione degli spazi interni o la manutenzione ordinaria e straordinaria. Questi lavori possono essere realizzati con la sola SCIA, senza il bisogno di un permesso di costruire.
Ristrutturazione edilizia pesante
Gli interventi che comportano modifiche strutturali importanti, come l’aumento di volumetria o la creazione di nuove superfici, rientrano nella ristrutturazione pesante. Questi lavori richiedono un permesso di costruire a causa del loro impatto urbanistico.
Nel caso in esame, le opere (tettoie, verande, muretti) sono state classificate come ristrutturazione edilizia pesante perché hanno comportato un aumento di volumetria e cambiamenti significativi all’esterno dell’edificio.
La decisione del TAR
Il TAR ha confermato la legittimità delle ordinanze di demolizione, ritenendo che gli interventi realizzati costituissero ristrutturazione edilizia pesante, per cui era necessario il permesso di costruire. La sola SCIA non era sufficiente per questi lavori, che hanno comportato una trasformazione urbanistica significativa.
In sintesi, il TAR ha stabilito che, quando gli interventi comportano modifiche strutturali rilevanti, come nel caso delle opere contestate, è obbligatorio ottenere il permesso di costruire.
Ultimo aggiornamento
18 Ottobre 2024, 23:04