Ristrutturazione edilizia: le differenze tra pesante e leggera e i titoli abilitativi
Consiglio di Stato: le opere di ristrutturazione edilizia necessitano di permesso di costruire se consistenti in interventi che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino, modifiche del volume o dei prospetti
Data:
28 Agosto 2024
La necessità di un permesso di costruire o di una SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) per un’opera di ristrutturazione edilizia dipende dal tipo di intervento.
La distinzione tra ristrutturazione “pesante” e “leggera” è stata chiarita dal Consiglio di Stato nella sentenza 5566/2024, riguardante la demolizione di un edificio di 4,90×9,80 metri e 2,50 metri di altezza interna.
Il caso specifico ha sollevato la questione se la SCIA fosse sufficiente, in quanto il ricorrente sosteneva che l’opera fosse una semplice ricostruzione di un vecchio fienile, preesistente alla legge n. 1150/1942. Tuttavia, la prova della datazione anteriore al 1942 non è stata fornita adeguatamente, poiché le foto aeree disponibili partivano solo dal 1973.
Secondo l’art. 10 del dpr 380/2001, è necessario il permesso di costruire per interventi che comportano una trasformazione significativa dell’edificio, come modifiche della volumetria complessiva, della sagoma, delle dimensioni o dell’altezza. Questi interventi, se comportano cambiamenti tali da far risultare l’edificio significativamente diverso, sono considerati “ristrutturazione edilizia pesante” e richiedono un permesso di costruire.
Nel caso in questione, la trasformazione del capanno originario, da una struttura di legno e lamiera a una in calcestruzzo, è stata giudicata come ristrutturazione edilizia pesante. Pertanto, era necessario il permesso di costruire, non essendo sufficiente una semplice SCIA.
Ultimo aggiornamento
28 Agosto 2024, 22:08