Rilascio titolo abilitativo in sanatoria: il Piano Casa Campania è incostituzionale!
Rilascio titolo abilitativo in sanatoria: la Corte Costituzionale dichiara illegittimo il Piano Casa Campania in quanto in conflitto col Testo Unico dell’edilizia La Corte Costituzionale si è espressa sulla legittimità dell’art.
Data:
18 Maggio 2017
Rilascio titolo abilitativo in sanatoria: la Corte Costituzionale dichiara illegittimo il Piano Casa Campania in quanto in conflitto col Testo Unico dell’edilizia
La Corte Costituzionale si è espressa sulla legittimità dell’art. 8 del Piano Casa della regione Campania (legge regionale Campania 6/2016).
L’articolo 8 ha sostituito il comma 4-bis dell’art. 12 della legge regionale n. 19 del 2009, secondo cui:
le disposizioni di cui all’art. 36 del dpr n. 380/2001 si applicano anche agli interventi previsti dalla presente legge e realizzati dopo la sua entrata in vigore, privi di titolo abilitativo o in difformità da esso, ma che risultano conformi alla stessa legge sia al momento della realizzazione degli stessi interventi, sia al momento della presentazione della domanda
L’art. 36 del Testo Unico, in tema di rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, prevede che:
In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 23, comma 01, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
Le disposizioni previste dalla legge regionale risultano in contrasto con l’art. 36 del Testo Unico il quale, ai fini del rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, richiede la doppia conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, cioè la conformità dell’intervento alla normativa in vigore sia al momento della sua realizzazione sia al momento della presentazione della domanda.
La disciplina regionale si discosta dal dpr 380/2001 laddove afferma che l’opera deve essere conforme «alla stessa legge» (ossia alla legge regionale n. 19 del 2009), in luogo della prescrizione, dettata dal testo unico, secondo cui essa deve essere conforme «alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente […] sia al momento della realizzazione degli stessi interventi, sia al momento della presentazione della domanda».
Queste differenze di contenuto finiscono per incidere sul nucleo della previsione statale: in particolare, la mancata espressa precisazione, che deve comunque far rifermento alla disciplina «vigente» alla data di realizzazione dell’intervento, rappresenta un elemento testuale di differenziazione potenzialmente in grado di indurre l’interprete a ritenere che siano sanabili opere conformi alla disciplina regionale nella sua attuale formulazione, frutto di successivi interventi di modifica, e non a quella vigente all’epoca della loro esecuzione.
Pertanto la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui si differenzia dall’art. 36 del Testo Unico.
Ultimo aggiornamento
18 Maggio 2017, 22:44