Rifacimento del tetto divelto dal vento: è sufficiente la SCIA
Tar Calabria: il rifacimento del tetto di copertura divelto dal vento è un’ipotesi di ristrutturazione di edificio crollato e non richiede il permesso di costruire Un tetto divelto dal vento può essere messo a posto e ricostruito senza bisogno di chiedere il permesso di costruire: il chiarimento è contenuto nella sentenza 178/2019 del Tar Calabria del 22 marzo scorso, che ha incluso questo tipo di intervento nelle ristrutturazioni degli edifici crollati, aggiungendo un altro esempio all’ampia casistica delle ristrutturazioni edilizie ricostruttive.
Data:
31 Marzo 2019
Tar Calabria: il rifacimento del tetto di copertura divelto dal vento è un’ipotesi di ristrutturazione di edificio crollato e non richiede il permesso di costruire
Un tetto divelto dal vento può essere messo a posto e ricostruito senza bisogno di chiedere il permesso di costruire: il chiarimento è contenuto nella sentenza 178/2019 del Tar Calabria del 22 marzo scorso, che ha incluso questo tipo di intervento nelle ristrutturazioni degli edifici crollati, aggiungendo un altro esempio all’ampia casistica delle ristrutturazioni edilizie ricostruttive.
Le ristrutturazioni edilizie ricostruttive
Si tratta, cioè, di una ristrutturazione edilizia particolare, e in tal senso i giudici amministrativi ricordano le diverse tipologie di intervento che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente:
la prima, non comportante demolizione del preesistente fabbricato e comprendente “il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti”;
la seconda, caratterizzata da demolizione e ricostruzione, per la quale è richiesta la stessa volumetria del fabbricato preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica (non è più richiesta l’identità di sagoma);
la terza, rappresentata dagli interventi “volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza”.
Ed è proprio il punto 3 quello che ci interessa nel caso di specie: perché sia necessario il rilascio del permesso di costruire occorre una modifica (parziale o totale) dell’organismo edilizio preesistente ed un aumento della volumetria complessiva; solo in questi casi, d’altra parte, l’intervento si caratterizza (in ossequio alla prescrizione normativa) come “trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio”.
Nelle ipotesi, invece, di “ristrutturazione ricostruttiva” (come definita dalla giurisprudenza: Cons. Stato, sez. IV, 7 aprile 2015 n. 1763; 9 maggio 2014 n. 2384; 6 luglio 2012 n. 3970), a maggior ragione se con invarianza, oltre che di volume, anche di sagoma e di area di sedime, non vi è necessità di permesso di costruire.
Il tetto si può ricostruire, ma le tettoie nuove sono abusive
Il Tar, quindi, accoglie il ricorso contro l’ingiunzione a demolire emanata dal comune per i lavori di rifacimento della copertura di un manufatto delle complessive dimensioni ml. 20,70 x 15,30 nel quale risultano collocati diversi macchinari per la lavorazione del bergamotto. Tutto l’insieme risulta coperto da nuova struttura, realizzata in pannelli di lamiera coibentata sorretti da struttura in profilati metallici poggianti sulla muratura esistente e da n. 1 travatura reticolare di irrigidimento poggiante su profilato circolare in metallo.
Secondo i ricorrenti, la sostituzione della copertura preesistente con quella rinvenuta in occasione del sopralluogo, realizzata in pannelli di lamiera coibentata sorretti da struttura in profilati metallici poggianti sulla muratura esistente, si è resa necessaria a seguito di alcuni eventi calamitosi che hanno colpito la zona interessata, scoperchiando in parte il manufatto e rendendo necessario ed urgente l’intervento di ripristino. Quest’ultimo, pertanto, veniva eseguito nella prima metà dell’anno 2016 da [omissis], proprietario della particella sulla quale il fabbricato insiste. Tale intervento, secondo la difesa dei ricorrenti, non rientrerebbe tuttavia tra quelli per la realizzazione dei quali è necessario il permesso di costruire, stante che nel rifacimento della copertura divelta dal vento venne rispettata la sagoma dell’edificio preesistente. Ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. d) del dpr 380/2001, infatti, “Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente”.
In altri termini, i ricorrenti sostengono che l’intervento realizzato costituisca “ripristino di parte di edificio crollato” e che il comune abbia qualificato correttamente l’intervento eseguito in zona sottoposta a vincolo paesaggistico in termini di “ristrutturazione edilizia”, con l’effetto però di aver implicitamente accertato e riconosciuto che la sagoma dell’edificio preesistente è rimasta inalterata. Tanto premesso, continua la difesa dei ricorrenti, non tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia necessitano del rilascio del permesso di costruire, ma solo quelli specificamente indicati dall’art. 10, comma 1, lett. c) dpr 380/2001 e quelli che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti. Poiché nella specie, per quanto si è detto, la nuova copertura non ha comportato alcun mutamento nella sagoma dell’edificio, né alcun aumento volumetrico, non occorreva ottenere alcun previo permesso di costruire e, per l’effetto, la pur mancata segnalazione certificata di inizio attività avrebbe potuto essere sanzionata, al più, con l’irrogazione di una mera sanzione pecuniaria in luogo di quella ripristinatoria.
Ma il comune aveva ordinato la demolizione anche dei lavori di realizzazione di due tettoie con struttura in profilati metallici e pannelli di lamiera coibentata delle dimensioni rispettivamente pari a ml. 9,20 x 10,20 e ml. 6,60 x 8,60, entrambe poggianti per un lato su fabbricati esistenti e insistenti sulla particella [omissis]. Sotto la prima delle tettoie sopra descritte, ricadente nella corte del [omissis], risulta realizzato ulteriore manufatto di altezza media pari a ml. 2,45 e di dimensioni pari a ml. 4,20 x 2,10.
Secondo i ricorrenti, esse costituirebbero senza dubbio “pertinenze” poste al servizio di edifici già esistenti e legittimamente costruiti, sottratte, in quanto tali, al regime del permesso di costruire ed assoggettate, invece, a quello della denuncia di inizio attività, ai sensi dell’art. 22 del T.U.E.
Se per il primo caso, come abbiamo visto, il Tar ha dato ragione ai ricorrenti, diverso è il parere per le tettoie: appare infatti evidente, dalla documentazione versata in atti, come le tettoie in discorso siano state realizzate appoggiandole ad edifici preesistenti modificandone quindi la sagoma. Tale circostanza appare dirimente. Condivisibile giurisprudenza (da ultimo T.A.R. Catania sez. I 16/02/2018, n. 381), dalla quale non vi sono ragioni per discostarsi, evidenzia infatti che “gli interventi consistenti nell’installazione di tettoie o di altre strutture che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici … non possono … ritenersi installabili senza permesso di costruire allorquando abbiano dimensioni tali da arrecare una visibile alterazione del prospetto e della sagoma dell’edificio. In quest’ultimo caso, la realizzazione di una tettoia, indipendentemente dalla sua eventuale natura pertinenziale, è configurabile come intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3 comma 1, lett. D), D.P.R. n. 380 del 2001, nella misura in cui realizza l’inserimento di nuovi elementi ed impianti, ed è quindi subordinata ad regime del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 10 comma 1, lett. C), dello stesso d.P.R. laddove comporti una modifica della sagoma o del prospetto del fabbricato cui accede”.
Ultimo aggiornamento
31 Marzo 2019, 12:53