RICOSTRUZIONE: INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE O NUOVA COSTRUZIONE
Buongiorno, sono stato incaricato a redigere progetto di ristrutturazione di un fabbricato che per motivi geologici dell'area non può essere ricostruito nello stesso sito. Si chiede "la demolizione e ricostruzione in altro sito, sempre dello stesso comune e stessa destinazione urbanistica (agricola) è considerata RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA o NUOVA COSTRUZIONE". Grazie della risposta.
Data:
2 Novembre 2020
Domanda
Buongiorno, sono stato incaricato a redigere progetto di ristrutturazione di un fabbricato che per motivi geologici dell’area non può essere ricostruito nello stesso sito. Si chiede “la demolizione e ricostruzione in altro sito, sempre dello stesso comune e stessa destinazione urbanistica (agricola) è considerata RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA o NUOVA COSTRUZIONE”. Grazie della risposta.
Risposta
Il quesito verte sull’ammissibilità, quale intervento di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, che, per motivi di natura geologica, riposizioni il fabbricato “in altro sito” dello stesso Comune con la medesima destinazione urbanistica “agricola”.
Si premette che specifiche norme del piano urbanistico comunale dovrebbero indicare i limiti e le condizioni degli interventi di ristrutturazione edilizia in determinati casi che richiedono lo spostamento del fabbricato per il rispetto di determinati vincoli (es. idrogeologico, tutela paesaggistica, fasce di rispetto stradale, fluviale, ecc.); in assenza di tali specifiche norme, si farà riferimento alla definizione generale. Si richiama inoltre che gli interventi di nuova costruzione nelle zone agricole sono ammessi, nel rispetto della disciplina regionale, in via generale solo se funzionali all’attività agricola o con tale attività strettamente connessi.
La definizione di ristrutturazione edilizia contenuta nella norma statale di principio di cui all’art. 3, comma 1, lett. d) del dpr 380/2001, è stata modificata più volte e nel tempo si è estesa, generando interpretazioni e vari pronunciamenti della giurisprudenza (per una ricostruzione analitica dell’evoluzione legislativa della nozione di ristrutturazione edilizia si veda Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 ottobre 2017 n. 4728).
Dopo l’ultima recentissima modifica (D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020 c.d “Legge semplificazioni”) la nozione di ristrutturazione edilizia è estesa anche agli “interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’installazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico”.
La ricostruzione del fabbricato con diversa area di sedime è dunque espressamente indicata nella definizione di ristrutturazione edilizia; tuttavia la norma risulta presentare ancora incertezze applicative.
Per rispondere al quesito, ferma la decisione in capo al Comune, si ritiene di potersi esprimersi nel senso che il concetto “diversa … area di sedime” stia ad indicare un diverso posizionamento, con spostamenti anche significativi, ma pur sempre all’interno del lotto originario e quindi con una portata più limitata di “diverso sito” inteso come ricostruzione in altro lotto o ambito nel quale localizzare in maniera del tutto discrezionale il fabbricato. In quest’ultima ipotesi si ritiene che l’intervento non sia più qualificabile di ristrutturazione edilizia ricostruttiva ma si configuri di nuova costruzione, in quanto viene ad interrompersi il nesso tra ciò che c’è e ciò che viene realizzato.
Ultimo aggiornamento
2 Novembre 2020, 15:03