Requisiti prestazioni igienico-sanitari in edilizia: nuovo schema di regolamento
Il nuovo schema di regolamento del Ministero della Salute, inviato alla Conferenza Stato Regioni, definisce gli obiettivi e le prestazioni sanitarie minime da garantire nella progettazione, realizzazione e gestione di edifici residenziali e varrà per i progetti con titolo edilizio rilasciato in data successiva all'entrata in vigore dello stesso
Data:
9 Giugno 2023
Lo schema di regolamento – che dovrà essere approvato dalla Conferenza Stato-Regioni e poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale per la sua entrata in vigore – è rilevante in materia edilizia/urbanistica perché contiene la definizione dei nuovi requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici ai sensi dell’art.20 comma 1-bis del Testo Unico Edilizia.
Di fatto, lo schema di decreto – che entrerà in vigore una volta pubblicato, e varrà per i progetti con titolo edilizio rilasciato in data successiva all’entrata in vigore dello stesso – definisce gli obiettivi e le prestazioni sanitarie minime da garantire nella progettazione, realizzazione e gestione di edifici residenziali.
L’impatto è sia sui progettisti, responsabili – come abbiamo visto sopra in virtù del comma 1 art.20 dpr 380/2001, di redarre, in sede di richiesta del permesso di costruire, di una dichiarazione ad hoc che comprenda anche la conformità del progetto alle normative igienico-sanitarie, che sull’art.24 del dpr 380/2001 in materia di segnalazione certificata di agibilità (SCA).
Dall’entrata in vigore del DM, verrà abrogato il Decreto del Ministero della Sanità del 1975.
L’Allegato 1 al provvedimento riporta i criteri di qualità, ossia le indicazioni raccomandate e i relativi metodi di verifica, sia negli interventi degli edifici di nuova costruzione, sia in quelli di riqualificazione o rigenerazione urbana che richiedono un mutamento della destinazione d’uso.
Ultimo aggiornamento
9 Giugno 2023, 18:31