Quando la piscina può essere considerata pertinenza
Tar Salerno: la piscina pertinenziale è compatibile con la destinazione agricola della zona laddove essa costituisca una legittima pertinenza dell’edificio residenziale principale
Data:
13 Ottobre 2021
Di norma, una piscina non è una pertinenza e per essa non basta la SCIA, ma serve il permesso di costruire.
Ci sono però alcune situazioni ‘particolari’ nelle quali la piscina diventa ‘pertinenziale’: è il caso della sentenza 2035/2021 del 29 settembre scorso del Tar Salerno, dove il ricorrente impugna il diniego di autorizzazione paesaggistica di un comune per la posa stagionale di una piscina fuori terra delle dimensioni di pianta di m. 4,20 x 8.70 x 1,35h, su un terrazzamento agricolo, pertinenziale ad un immobile.
Le ragioni del diniego risiedono nel fatto che l’opera, benché temporanea (otto mesi l’anno), comporta la modifica permanente del suolo con perdita dell’originaria vocazione a terrazzamento agricolo, che è parte fondamentale di un quadro panoramico d’insieme sottoposto a particolare tutela.
Questa volta però il comune ha sbagliato. Perché?
L’installazione di una piscina fuori terra che non abbia dimensioni rilevanti (siamo, appunto, nel caso specifico), realizzata in una proprietà privata a corredo esclusivo della stessa, deve considerarsi alla stregua di una pertinenza esclusiva dell’immobile esistente, essendo destinata a servizio dello stesso (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 3 ottobre 2019, n. 6644 e Sez. V, 16 aprile 2014, n. 1951), dal che deriva il principio per cui la piscina pertinenziale è compatibile con la destinazione agricola della zona, laddove essa costituisca una legittima pertinenza dell’edificio residenziale principale (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, sentenza n. 931/2018).
Ultimo aggiornamento
13 Ottobre 2021, 22:44