Sportello Unico per l'Edilizia

Procedure in edilizia: due decreti semplificano Scia e Attività libera

Modulo unico nazionale con tempi certi, mappa delle attività, nuove tipologie di interventi “liberi”.

Data:
24 Giugno 2016

Modulo unico nazionale con tempi certi, mappa delle attività, nuove tipologie di interventi “liberi”.

 

Il Consiglio dei ministri ha approvato due decreti legislativi sulle semplificazioni delle procedure amministrative nell’edilizia, in particolare riguarda la  Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), in attuazione della delega di cui all’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (riforma della Pubblica Amministrazione).

La Scia unificata
Il primo decreto disciplina la Scia unificata che potrà essere presentata presso il SUE, anche in via telematica, con un unico modulo valido in tutto il paese, accompagnato da autocertificazioni e, solo se stabilito dalla legge, dalle asseverazioni dei tecnici abilitati e dagli elaborati tecnici per consentire le verifiche. In ogni caso, saranno vietati rinvii ad altre amministrazioni.

La ricevuta rilasciata a seguito della presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni costituirà comunicazione di avvio del procedimento e dovrà indicare i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere o entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza. Il provvedimento disospensione dell’attività intrapresa sarà limitato ai soli casi di attestazioni non veritiere o di coinvolgimento di interessi sensibili (ambiente, paesaggio, ecc.). Sarà possibile iniziare subito l’attività solo nei casi in cui non siano presupposte autorizzazioni o altri titoli espressi. Le Regioni e gli enti locali dovranno adeguarsi al nuovo regime entro il 1° gennaio 2017.

La mappatura delle attività

Il secondo decreto fornisce la mappatura completa delle attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività (Scia) o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso, con un glossario con l’indicazione, per ogni tipologia di intervento da realizzare, dell’iter amministrativo da seguire. Nel caso in cui l’intervento da realizzare non fosse presente nel glossario, le Amministrazioni forniranno consulenza gratuita.

Il decreto modificherà ulteriormente il Testo Unico dell’Edilizia per quanto riguarda:
A. Interventi di edilizia libera
Sono incluse la realizzazione di rampe per la rimozione barriere architettoniche e alcune opere per cui ora si richiede la Comunicazione di inizio lavori (Cil), quali:
• opere dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee, da rimuovere entro 90 giorni;
• opere di pavimentazione e finitura degli spazi esterni contenute entro l’indice di permeabilità;
• installazione di pannelli solari e fotovoltaici al servizio degli edifici al di fuori dei centri storici;
• aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

  1. Interventi con la Comunicazione di inizio lavori asseverata da un tecnico (Cila)
    Comprenderanno la modifica della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio di impresae tutti gli interventi non ricompresi in quelli che necessitano della Scia e del permesso di costruire.
  2. Interventi con Scia
    Si potranno realizzare:
    • lamanutenzione straordinariasulle parti strutturali degli edifici;
    • il restauro e risanamento conservativo sulle parti strutturali degli edifici;
    • la ristrutturazione edilizia che non comporti modifiche alla volumetria, cambio di destinazione d’uso degli edifici nel centri storici e cambio di sagoma degli edifici vincolati.

In alternativa al permesso di costruire, Dia e Superdia:
• interventi di ristrutturazione che implicano modifiche sostanziali come variazioni alla volumetria e ai prospetti, cambio di destinazione d’uso degli edifici nel centri storici, cambio di sagoma degli edifici vincolati;
• interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi e accordi negoziali che contengono precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive;
• interventi di nuova costruzione che attuano strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

Segnalazione certificata di agibilità
La segnalazione certificata di agibilità sostituirà il certificato di agibilità, dovrà essere presentata entro 15 giorni dalla fine dei lavori e attestare la sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti installati e la conformità dell’opera al progetto.

 

Ultimo aggiornamento

24 Giugno 2016, 18:02