Sportello Unico per l'Edilizia

Procedure edilizie specifiche per la realizzazione degli impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili

Fonti normative Le principali norme nazionali che prevedono specifiche procedure edilizie da espletare per la realizzazione (e per l’esercizio) degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, sono le seguenti: Decreto Legislativo 03.

Fonti normative

Le principali norme nazionali che prevedono specifiche procedure edilizie da espletare per la realizzazione (e per l’esercizio) degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, sono le seguenti:

  • Decreto Legislativo 03.2011, n. 28 e s.m.i., recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” entrato in vigore in data 29.03.2011 (in particolare, Titolo II, articoli 4, 5, 6, 6/bis e 7).
  • Decreto Legislativo 12.2003, n. 387 e s.m.i., recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;
  • Decreto ministeriale 09.2010, recante “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
  • Legge 01.1991, n. 10 e s.m.i., recante “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’e- nergia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” (in particolare, l’articolo 26, c. 1, secondo periodo);
  • 6, 6/bis del decreto del Presidente della Repubblica 06.06.2001, n. 380 e s.m.i., recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
  • 11, commi 3, 7 e 8, del Decreto Legislativo 30.05.2008, n. 115 e s.m.i., recante “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”;
  • 27, comma 20, della Legge 23.07.2009, n. 99 recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”;
  • Lgs. n. 222/16, allegato “A” (Tab. A, Sezione II – Edilizia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili) – DM 2 marzo 2018 allegato 1 – (Interventi previsti dal glossario dal numero 96 al 105)
  • Leggi regionali: si rimanda al sito: ENEA Osservatorio politiche regionali ENEA Efficienza Energetica
  • (Ultima modifica, legge 91 del 15 luglio 2022, c. 2-septies dell’art. 6 – Decreto Aiuti) (riguardante la DILA)

Definizioni

Sono definite “fonti energetiche rinnovabili” o “fonti rinnovabili1”: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, mare motrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas).

Per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

 

Procedura autorizzativa (di assenso)

La realizzazione degli impianti per la produzione è soggetta a specifici processi autorizzativi, semplificati, accelerati, proporzionati ed adeguati, in relazione alle caratteristiche e alle tipologie degli stessi impiantii, nonché in riferimento della potenza dell’energia prodotta.

In particolare, l’attività edilizia concernente l’effettuazione (e l’esercizio) di tali installazioni destinate, nel partico- lare, appunto, alla produzione di energia da fonti rinnovabili è regolata, secondo un criterio di proporzionalità, dai seguenti titoli abilitativi, riportati in ordine decrescente di rilevanza, in relazione alla potenza e alla consistenza dell’impianto da realizzare:

Ovvero:                

Vademecum delle procedure edilizie specifiche

Ultimo aggiornamento

11 Agosto 2022, 08:11