Principio di rotazione: per l’aggiudicazione all’operatore uscente serve adeguata motivazione
Tar Puglia: con adeguata motivazione, in presenza dei requisiti di cui all’art. 49, comma 4 del Codice Appalti, l’operatore uscente può essere reinvitato o essere affidatario diretto
Data:
18 Febbraio 2025
Nella sentenza 138/2025 del 29 gennaio, il Tar Puglia ha fornito importanti indicazioni sul principio di rotazione negli appalti pubblici, chiarendo che in virtù di quanto previsto dall’art.49 comma 4 del d.lgs. 36/2023, l’invito al precedente gestore è ammesso solo in via eccezionale, previa motivazione adeguata e puntuale sulla mancanza di alternative sul mercato e sulla qualità dell’esecuzione del contratto precedente.
Nel caso specifico, un’impresa concorrente aveva proposto ricorso contro l’affidamento del servizio di pronto soccorso veterinario h24, assistenza specialistica, trasporto e cura dei randagi feriti o malati al gestore uscente, senza adeguata motivazione da parte della stazione appaltante.
Principio di rotazione: regole ed eccezioni
Il TAR evidenzia che l’art. 49 comma 2 del Codice stabilisce espressamente che “In applicazione del principio di rotazione è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico oppure nella stessa categoria di beni, oppure nello stesso settore di servizi”.
Inoltre, il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti si applica con riferimento all’affidamento “immediatamente precedente” a quello di cui si tratti (Cons. Stato, Sez. V, 27 aprile 2020, n. 2655) e “non sono ostative all’applicazione del principio di rotazione, con conseguente divieto per il gestore uscente di essere invitato a concorrere per l’affidamento, le modalità con cui quello precedente gli è stato attribuito e le caratteristiche dello stesso, ivi compresa la durata“.
La ‘ratio’ della norma è duplice: prevenire la creazione di rendite di posizione e favorire la concorrenza.
Infatti, il principio di rotazione è fondamentale per garantire la concorrenza ed evitare che il gestore uscente possa beneficiare di asimmetrie informative rispetto agli altri operatori. L’affidamento ripetuto senza una reale apertura alla concorrenza può violare i principi di trasparenza e imparzialità della pubblica amministrazione.
Allo stesso modo, però, il TAR cita l’art. 49 comma 4, secondo cui il principio di rotazione non è regola preclusiva, senza eccezione, all’invito del gestore uscente e al conseguente suo rinnovato affidamento del servizio, potendo l’amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l’hanno a ciò indotta “con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto“.
La decisione finale: violato il principio di rotazione
Alla stregua delle suddette coordinate ermeneutiche, è fondato e dirimente il motivo di censura con cui la parte ricorrente lamenta la violazione del principio di rotazione degli affidamenti ex art. 49 d.lgs. 36/2023, oltreché la carente istruttoria e motivazione da parte del Comune nel valutare l’applicabilità del predetto principio e nell’estendere l’invito alla procedura alla controinteressata.
Infatti:
- il Comune ha invitato il gestore uscente senza fornire una motivazione adeguata;
- la controinteressata ha avuto il servizio ininterrottamente dal 2022 al 2024, tramite affidamenti diretti e integrazioni di spesa;
- il Comune non ha dimostrato l’assenza di alternative sul mercato, dato che più operatori, inclusa la ricorrente, hanno partecipato alla procedura comparativa;
- il Comune ha violato il principio di rotazione nonostante fosse consapevole della normativa e del divieto di affidamenti consecutivi.
Ultimo aggiornamento
5 Febbraio 2025, 20:40