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Prevenzione rischio sismico, ok alle procedure semplificate in Campania

In vigore dal 1° agosto le procedure semplificate in materia di prevenzione rischio sismico per strutture semplici in zone a basso rischio sismico Pubblicata sul BUR Campania del 31 luglio 2017 la legge regionale n.

Data:
25 Agosto 2017

In vigore dal 1° agosto le procedure semplificate in materia di prevenzione rischio sismico per strutture semplici in zone a basso rischio sismico

Pubblicata sul BUR Campania del 31 luglio 2017 la legge regionale n. 20 del 28 luglio 2017 contenente

Misure urgenti per la semplificazione delle norme in materia di prevenzione del rischio sismico. Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9

La nuova legge, già in vigore dal 1° agosto 2017, modifica la precedente lr 1983/9 recante “Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico”.

Le nuove misure mirano alla semplificazione delle procedure amministrative per la richiesta di alcuni pareri riferiti esclusivamente a strutture semplici in zone a rischio sismico basso se non nullo.

Il provvedimento è finalizzato a snellire gli adempimenti a carico dei committenti e, inoltre, a rendere più celeri i tempi di rilascio dei provvedimenti sismici da parte degli uffici competenti, quali Genio Civile o Comune.

La legge, nel rispetto dei vincoli normativi nazionali in materia, fa particolare riferimento

  • alla disciplina dei lavori da realizzarsi nelle zone classificate a bassa sismicità
  • all’ampliamento dei lavori minori
  • all’individuazione delle opere e lavori privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità non assoggettabili ai regimi dell’autorizzazione sismica o del preavviso scritto e deposito del progetto

Pertanto, la norma rimane invariata qualora si tratti di strutture complesse e articolate e la zonizzazione sismica del territorio sia di particolare attenzione.

Modifiche alla Lr 9/1983

Con l’entrata in vigore della lr 2017, la precedente lr 9/1983 viene modificata; ecco le principali novità introdotte:

il comma 10 art. 2 è sostituito dal seguente:

La denuncia dei lavori è finalizzata ad ottenere l’autorizzazione sismica ovvero il deposito sismico. Per le denunce soggette a deposito sismico il competente Ufficio, verificata la presenza degli elaborati ed allegati dichiarati, nonché di copia del versamento, rilascia, di norma contestualmente alla presentazione, l’attestazione di avvenuto deposito del progetto. Le denunce dei lavori soggette a deposito sismico sono sottoposte a controlli con metodi a campione, finalizzati a verificare la correttezza amministrativa e delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti. Nel procedimento finalizzato all’autorizzazione sismica l’ufficio, verificata la correttezza amministrativa della denuncia dei lavori, svolge un’istruttoria e attesta la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti; nel caso di lavori minori tale verifica è svolta con modalità semplificate, avvalendosi degli esiti del controllo che compete al collaudatore, fermo restando il controllo con metodo a campione,
finalizzato a verificare la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme
tecniche vigenti.

Il primo periodo del comma 3 dell’art. 4 è sostituito dal seguente:

Nelle zone classificate a bassa sismicità, fatta eccezione per i casi di cui al comma 1, i lavori possono iniziare dopo che il competente Ufficio ha rilasciato l’attestazione di avvenuto deposito.

Dopo il comma 4 dell’articolo 4 sono aggiunti i seguenti 4 bis, 4 ter e 4 quater, rispettivamente:

Qualora il Genio civile non abbia rilasciato l’autorizzazione sismica nei termini previsti, il committente entro i successivi 15 giorni può trasmettere una relazione tecnica asseverata del
collaudatore in corso d’opera che esplicita l’attività di controllo già svolta.

Il Genio Civile, nel termine di 15 giorni dalla data di presentazione, prende atto della relazione asseverata del collaudatore in corso d’opera e rilascia l’autorizzazione sismica ovvero la rigetta se non sussistono i presupposti di legge.

Anche in tal caso sono effettuati controlli sulla progettazione con metodi a campione, finalizzati a verificare la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti.

Ultimo aggiornamento

25 Agosto 2017, 15:49