Sportello Unico per l'Edilizia

Prestazione energetica nell’edilizia (rifusione)

Commento alla Direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio

Data:
20 Maggio 2024

Nella G.U. Unione Europea 08 maggio 2024, Serie L., è stata pubblicata la Direttiva (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio 24 aprile 2024, n. 2024/1275, (c.d. Direttiva Case green o EPDB Energy performance of building directive) sulla prestazione energetica nell’edilizia. Essa entrerà in vigore decorsi 20 giorni dalla pubblicazione ovvero dal 28 maggio 2024.

La direttiva in oggetto promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici e la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra provenienti dagli edifici all’interno dell’Unione per conseguire un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050, tenendo conto delle condizioni locali, delle condizioni climatiche esterne, delle prescrizioni relative alla qualità degli ambienti interni e dell’efficacia sotto il profilo dei costi.

Gli edifici sono responsabili del 40% del consumo finale di energia nell’Unione e del 36 % delle emissioni di gas a effetto serra associate all’energia, mentre il 75% degli edifici dell’Unione è tuttora inefficiente sul piano energetico. Il gas naturale è usato principalmente per il riscaldamento degli edifici e rappresenta circa il 39% del consumo energetico dovuto al riscaldamento degli ambienti nel settore residenziale. Seguono il petrolio, con l’11%, e il carbone, con circa il 3%.

I ventisette Paesi Ue avranno, infatti, due anni di tempo per adeguarsi presentando a Bruxelles le loro tabelle di marcia, in cui indicare la via che intendono seguire per centrare gli obiettivi di efficientamento.

Le disposizioni contenute nella Direttiva riguardano:

a) il quadro comune generale di una metodologia per il calcolo della prestazione energetica integrata degli edifici e delle unità immobiliari;

b) l’applicazione di requisiti minimi di prestazione energetica di edifici e unità immobiliari di nuova costruzione;

c) l’applicazione di requisiti minimi di prestazione energetica a:

i) edifici esistenti e unità immobiliari esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti;

ii) elementi edilizi che fanno parte dell’involucro dell’edificio e che hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell’involucro dell’edificio quando sono rinnovati o sostituiti;

iii) sistemi tecnici per l’edilizia qualora siano installati, sostituiti o siano oggetto di un intervento di miglioramento;

d) l’applicazione di norme minime di prestazione energetica agli edifici esistenti e alle unità immobiliari esistenti;

e) il calcolo e la comunicazione del potenziale di riscaldamento globale nel corso del ciclo di vita degli edifici;

f) l’energia solare negli edifici;

g) i passaporti di ristrutturazione;

h) i piani nazionali di ristrutturazione degli edifici;

i) le infrastrutture di mobilità sostenibile all’interno e in prossimità degli edifici;

j) gli edifici intelligenti;

k) la certificazione della prestazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari;

l) l’ispezione periodica degli impianti di riscaldamento, degli impianti di ventilazione e degli impianti di condizionamento d’aria negli edifici;

m) i sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica, i passaporti di ristrutturazione, gli indicatori della predisposizione degli edifici all’intelligenza e i rapporti di ispezione;

n) le prestazioni relative alla qualità degli ambienti interni degli edifici.

I requisiti stabiliti sono requisiti minimi e non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o prendere provvedimenti più rigorosi, a condizione che tali provvedimenti siano compatibili con il diritto dell’Unione. Essi sono notificati alla Commissione.

In base alla direttiva ogni Stato membro stabilisce un piano nazionale di ristrutturazione degli edifici per garantire la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, allo scopo di trasformare gli edifici esistenti in edifici a emissioni zero. Tutti gli edifici nuovi dovrebbero essere a emissioni zero entro il 2030, e gli edifici esistenti dovrebbero diventare a emissioni zero entro il 2050.

Il fabbisogno energetico di un edificio a zero emissioni può essere realizzato attraverso varie modalità: energia da rinnovabili generata in loco o nelle vicinanze con impianti solari termici, geotermici o fotovoltaici, pompe di calore, energia idroelettrica e biomassa, rinnovabili fornite dalle comunità dell’energia rinnovabile, teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti ed energia da altre fonti prive di carbonio. L’energia derivante dalla combustione di combustibili rinnovabili è considerata energia da fonti rinnovabili generata in loco ove la combustione del combustibile rinnovabile avvenga in loco.

Gli edifici a emissioni zero possono contribuire alla flessibilità della domanda, ad esempio attraverso la gestione della domanda, lo stoccaggio di energia elettrica, lo stoccaggio di energia termica e la generazione distribuita da fonti rinnovabili, al fine di sostenere un sistema energetico più affidabile, sostenibile ed efficiente.

Attualmente, due terzi dell’energia consumata per riscaldare e raffrescare gli edifici provengono ancora da combustibili fossili. Per decarbonizzare il settore edile è particolarmente importante eliminare gradualmente i combustibili fossili nel riscaldamento e nel raffrescamento. Nei piani nazionali di ristrutturazione degli edifici gli Stati membri dovrebbero pertanto indicare le rispettive politiche e misure nazionali per eliminare gradualmente i combustibili fossili nel riscaldamento e nel raffrescamento. Dovrebbero adoperarsi per eliminare gradualmente le caldaie uniche alimentate a combustibili fossili e, come primo passo, non dovrebbero fornire, a decorrere dal 2025, incentivi finanziari per l’installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, ad eccezione di quelle selezionate per beneficiare di un investimento, prima del 2025, nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza e del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo di coesione. Dovrebbe comunque essere possibile fornire incentivi finanziari per l’installazione di impianti di riscaldamento ibridi con una quota considerevole di energie rinnovabili, come la combinazione di una caldaia con un impianto solare termico o con una pompa di calore. Una base giuridica chiara per il divieto dei generatori di calore in base alle loro emissioni di gas a effetto serra, al tipo di combustibile usato oppure alla minima parte dell’energia rinnovabile usata per il riscaldamento a livello dell’edificio dovrebbe sostenere le politiche e misure nazionali di eliminazione graduale.

La nuova normativa non si applica agli edifici agricoli e agli edifici storici, e i Paesi membri possono decidere di escludere anche gli edifici protetti per il particolare valore architettonico o storico, gli edifici temporanei, le chiese e i luoghi di culto.

Al fine di raggiungere gli obiettivi green, sopra delineati per gli edifici residenziali, ciascuno Stato membro dovrà ridurre il consumo medio di energia primaria degli edifici residenziali

  • del 16 % entro il 2030
  • e del 20-22 % entro il 2035.

far ristrutturare almeno

  • il 16 % degli edifici gli edifici non residenziali con le prestazioni peggiori entro il 2030
  • e il 26 % entro il 2033.

Sviluppare una migliore pianificazione delle ristrutturazioni con adeguato sostegno tecnico e finanziario: si introduce un sistema di “passaporti di ristrutturazione” in tutta l’UE che aiuterà i proprietari a pianificare gli interventi di questo tipo (per fasi).

individuare delle esenzioni per alcune categorie di edifici residenziali e non residenziali, compresi gli edifici storici o le case di villeggiatura.

Individuare misure di finanziamento che dovranno accompagnare le ristrutturazioni ed essere mirate in particolare ai clienti vulnerabili e agli edifici con le prestazioni peggiori, in cui vive una quota maggiore di famiglie in condizioni di povertà energetica

Istituire sportelli unici per la consulenza sulla ristrutturazione degli edifici e disposizioni sui finanziamenti pubblici e privati renderanno la ristrutturazione più accessibile e fattibile.

Nuove costruzioni a emissioni zero

In base alla Direttiva, tutti gli edifici residenziali e non residenziali di nuova costruzione devono avere zero emissioni in loco da combustibili fossili,

  • dal 1º gennaio 2028 per gli edifici di proprietà pubblica;
  • dal 1º gennaio 2030 per tutti gli altri edifici di nuova costruzione, con la possibilità di deroghe specifiche.

Caldaie e lotta ai combustibili fossili

Al fine di eliminare progressivamente i combustibili fossili per il riscaldamento negli edifici e promuovere la diffusione di impianti solari, dal 2025 le caldaie uniche a combustibili fossili non potranno più ricevere sostegno pubbliconon viene fissata una data limite per l’installazione di nuove caldaie a combustibili fossili, ma gli Stati membri potranno stabilire i requisiti per i generatori di calore sulla base delle emissioni di gas serra, del tipo di combustibile utilizzato o di una minima parte dell’energia rinnovabile usata per il riscaldamento. Il target al quale i Paesi membri dovranno tendere è stato fissato al 2040, anno in cui le caldaie a metano dovranno essere totalmente eliminate; tale anno non rappresenta, però, un obiettivo stringente ma più un target a cui dovranno tendere le politiche dei Paesi membri, con possibilità, dunque, di ammettere qualche ritardo.

Tra i vari target individuati dalla direttiva si evidenziano le seguenti scadenze:

  • dal 2030 gli edifici nuovi dovranno essere a zero emissioni;
  • dal 2030 gli edifici esistenti dovranno perseguire l’obiettivo di riduzione del consumo del 16%;
  • dal 2035 tale obiettivo sale al 20-22%;
  • entro il 2050 si dovrà avere un patrimonio edilizio a zero emissioni.

Prestazione energetica in edilizi (APE)

Gli attestati di prestazione energetica (APE), strumento essenziale per valutare le prestazioni dei nostri edifici saranno più chiari e affidabili: la Direttiva prevede un modello comune a tutti i 27 Stati membri dell’UE in cui figurano una serie di indicatori relativi all’energia e alle emissioni di gas serra, più altri indicatori facoltativi (ad esempio sui punti di ricarica o sulla presenza di controlli fissi per la qualità dell’aria interna).

Gli attestati riveduti utilizzeranno una scala comune da A a G, in cui la classe A corrisponde agli edifici a emissioni zero e la G a quelli con le prestazioni peggiori in ciascun paese.

L’attestato di prestazione energetica comprende la prestazione energetica di un edificio espressa in kWh/(m2/anno) da un indicatore numerico del consumo di energia primaria, e valori di riferimento quali i requisiti minimi di prestazione energetica, norme minime di prestazione energetica, requisiti degli edifici a energia quasi zero e requisiti degli edifici a emissioni zero, al fine di consentire ai proprietari o locatari dell’edificio o dell’unità immobiliare di valutare e raffrontare la prestazione energetica. Entro il 29 maggio 2026 l’attestato di prestazione energetica è conforme al modello di cui all’allegato V. Esso specifica la classe di prestazione energetica dell’edificio su una scala chiusa che usa solo le lettere da A a G. Gli Stati membri provvedono affinché il consumo medio di energia primaria in kWh/(m2/anno) dell’intero parco immobiliare residenziale raggiunga i seguenti target:

    • diminuisca di almeno il 16% rispetto al 2020 entro il 2030;
    • diminuisca di almeno il 20 – 22 % rispetto al 2020 entro il 2035.
    • Entro il 2040 e successivamente ogni cinque anni, sia equivalente o inferiore al valore determinato a livello nazionale derivato da un progressivo calo del consumo medio di energia primaria dal 2030 al 2050 in linea con la trasformazione del parco immobiliare residenziale in un parco immobiliare a emissioni zero.

Anche gli edifici pubblici sono sensibilizzati rispetto a tali adempimenti. Tra gli obblighi previsti a carico degli enti pubblici con riferimento agli stabili ad alta frequenza di pubblico è previsto che gli Stati membri adottino le misure necessarie a garantire che negli edifici per i quali è stato rilasciato un attestato di prestazione energetica, l’attestato di prestazione energetica sia affisso in un luogo chiaramente visibile per il pubblico ed inoltre dispongono che l’attestato di prestazione energetica sia affisso in un luogo chiaramente visibile negli edifici non residenziali per i quali è stato rilasciato un attestato di prestazione.

Inoltre, sempre in tema di pubblicità, ciascuno Stato membro crea una banca dati nazionale che permette di raccogliere dati sulla prestazione energetica dei singoli edifici e dell’intero parco immobiliare nazionale. Tali banche dati possono essere costituite di una serie di banche dati interconnesse.

Ultimo aggiornamento

20 Maggio 2024, 20:11