Porticato: serve il permesso di costruire
Tar Lazio: il porticato, per il suo carattere trasformativo e innovativo rispetto a quello manutentivo e conservativo, comporta un manufatto nuovo per consistenza e materiali utilizzati, idoneo a svolgervi varie attività della vita quotidiana, perciò esso crea nuova volumetria o superficie utile e richiede il permesso di costruire
Data:
13 Giugno 2024
Il porticato è un intervento edilizio che va a creare nuova volumetria e che quindi necessita del permesso di costruire.
Lo ha affermato il TAR Lazio con la sentenza 10202/2024 del 21 maggio, relativo al ricorso contro un’ordinanza di demolizione di una serie di opere abusive realizzate su un compendio immobiliare.
I portici
Secondo i ricorrenti, i portici sono strutture di ridotte dimensioni destinate a proteggere porte e finestre dagli agenti atmosferici, perciò potrebbero essere realizzati previa sola comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
Non è così per il Tar Lazio, in quanto il porticato, per il suo carattere trasformativo e innovativo rispetto a quello manutentivo e conservativo, comporta un manufatto nuovo per consistenza e materiali utilizzati, idoneo a svolgervi varie attività della vita quotidiana.
Questo tipo di opera crea cioè nuova volumetria o superficie utile e richiede il permesso di costruire.
Non sono opere pertinenziali
E’ da rigettare anche il motivo che sostiene il carattere pertinenziale delle opere, poiché la nozione di pertinenza, nel campo urbanistico-edilizio, è circoscritta a quegli interventi accessori di modesta entità e privi di autonoma funzionale, come ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici e simili (cfr., tra le ultime, Cons. Stato, Sez. VI, 17 ottobre 2022, n. 8785) e, in particolare, la natura pertinenziale di un manufatto va esclusa laddove sia realizzato un nuovo volume su un’area diversa ed ulteriore rispetto a quella già occupata dal precedente edificio oppure un’opera che ne alteri la sagoma.
Ultimo aggiornamento
13 Giugno 2024, 21:23